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Autoliquidazione 2019/2020: come e quando pagare i premi INAIL

Il prossimo 17 febbraio scade il termine per il pagamento del premio INAIL riferito all’autoliquidazione 2019/2020. Il 17 febbraio, inoltre, rappresenta la deadline per comunicare la riduzione delle retribuzioni presunte 2020, qualora il datore di lavoro preveda di erogare una retribuzione imponibile, per una o più lavorazioni, minore rispetto a quella del 2019. L’adempimento annuale dell’autoliquidazione fa tornare a galla una perdurante “stranezza”: il datore di lavoro deve prima effettuare il pagamento e poi inviare i dati necessari all’INAIL per il calcolo dell’autoliquidazione, con l’elevato rischio di cadere in errore e di ricevere note di verifica.

L’autoliquidazione del premio INAIL è un insieme di adempimenti che la legge pone a carico del datore di lavoro e dell’INAIL entro i termini da questa stabiliti. Fra gli adempimenti che il datore di lavoro deve assolvere ci sono il pagamento del premio e l’invio della dichiarazione delle retribuzioni effettive imponibili per l’anno 2019.

In quella che può considerarsi una “stranezza” il termine previsto per il pagamento è il 16 febbraio di ogni anno mentre quello per l’invio delle retribuzioni è l’ultimo giorno di febbraio di ogni anno.

Poiché quest’anno il 16 cade di domenica, il pagamento deve essere effettuato il 17 febbraio; per quanto concerne l’invio delle retribuzioni, il 2020 è anno bisestile ed il 29 cade di sabato con la conseguenza che la trasmissione delle retribuzioni deve essere effettuata entro il 2 marzo.

Accanto al pagamento del premio ed all’invio delle retribuzioni, ci sono altri adempimenti, sempre legati all’autoliquidazione, che possono interessare solo alcuni datori di lavoro ma per i quali deve essere sempre rispettato il termine previsto.

Vediamo cosa deve fare il datore di lavoro entro il 17 febbraio 2020.

Riduzione delle retribuzioni presunte per la rata 2020

Secondo quanto disposto dell’art. 28 del T.U. INAIL, la rata di autoliquidazione deve essere calcolata sulle retribuzioni effettivamente erogate per l’anno precedente. Quindi, nella generalità dei casi, la rata per l’anno 2020 deve essere calcolata sulle stesse retribuzioni imponibili per l’anno 2019.

Qualora il datore di lavoro dovesse prevedere di erogare per l’anno 2020 retribuzioni minori di quelle effettive 2019, deve darne comunicazione all’INAIL entro il 17 febbraio. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente tramite il servizio telematico dedicato situato nella sezione Autoliquidazione dei Servizi online e deve essere effettuata per singola voce di tariffa/lavorazione.

N.B. Il servizio telematico viene disattivato alle ore 24 del 17 febbraio dopo di che non è più possibile inviare alcuna comunicazione.

A differenza di quanto previsto nelle disposizioni ante autoliquidazione, dove la riduzione di presunto era una istanza ed in quanto tale suscettibile di valutazione discrezionale da parte di un funzionario, con l’autoliquidazione si parla di comunicazione motivata, che applicando i principi generali del diritto amministrativo, non comporta valutazioni preventive qualora siano rispettati i vincoli del termine di presentazione e di motivazione.

Nella maschera del servizio telematico predisposta dall’INAIL, sono indicate alcune motivazioni che possono essere selezionate (riduzione di personale, prossima cessazione etc.) con la possibilità di scrivere una motivazione diversa qualora si selezionasse il campo “Altro” (una ipotesi di selezione del campo Altro potrebbe essere il passaggio lavoratori da una lavorazione esistente ad una nuova).

Punti di attenzione

· Qualora la lavorazione abbia avuto inizio nel corso dell’anno 2019, la rata 2020 dovrebbe essere calcolata sulle retribuzioni 2020 indicate nella denuncia di iscrizione e riportate sulla base di calcolo dell’autoliquidazione (se sulla base di calcolo non fosse indicato alcun importo, la rata deve essere calcolata sulle retribuzioni effettive 2019)

· È possibile inviare una riduzione di retribuzioni presunte a “zero” (assenza di retribuzioni imponibili), in questa ipotesi deve essere specificata la presenza di apprendisti

Guida all’autoliquidazione

Pagamento del premio

Mentre la riduzione di presunto riguarda una parte di datori di lavoro, il pagamento del premio interessa una platea più vasta. Il premio deve essere versato entro il 17 febbraio

· In unica soluzione

· In 4 rate trimestrali

· In rate mensili continuative di importo costante.

È possibile che il datore di lavoro non debba effettuare versamenti perché a credito (più rara la circostanza che il risultato dell’autoliquidazione sia “zero”). In questa ipotesi il credito può essere utilizzato in compensazione tramite il Modello F24 od essere oggetto di rimborso.

Per quanto concerne il pagamento in rate mensili costanti, ci si deve attenere alle istruzioni diramate con la circolare n. 22/2019 che prevede, fra le altre cose, l’obbligo di utilizzo del servizio telematico dedicato per la trasmissione della domanda di rateazione.

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Considerazioni finali

Non può sfuggire il perdurare della “stranezza” concernente lo sfasamento dei termini di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni che è successivo al termine per il pagamento del premio. Nella situazione attuale il datore di lavoro prima effettua il pagamento poi invia i dati necessari all’INAIL per il calcolo dell’autoliquidazione.

Per effettuare il pagamento, il datore di lavoro deve operare i calcoli per i quali è necessaria la quantificazione delle retribuzioni imponibili che, a questo punto, potrebbero essere pacificamente trasmesse.

In realtà anche l’unificazione dei termini di pagamento ed invio delle retribuzioni non consentirebbe al datore di lavoro di avere la certezza dell’esattezza dei calcoli da lui effettuati. Questo problema è ancora più evidente nella ipotesi di rateazione mensile a rate costanti che potrebbe essere respinta per difformità dell’importo da rateizzare anche se non esiste più la condizione del pagamento della prima rata alla presentazione della istanza di rateazione.

La soluzione sarebbe che l’INAIL “certificasse” gli importi dovuti elaborando il calcolo al momento dell’invio delle retribuzioni, invio che dovrebbe avvenire nella stessa data utile per il pagamento. In questo modo il datore di lavoro, ed i professionisti abilitati, non si troverebbero nella situazione di ricevere note di verifica nella ipotesi di difformità a sfavore o di avere crediti qualora venissero fatti pagamenti in eccesso.

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/02/04/autoliquidazione-2019-2020-pagare-premi-inail

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