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Terzo settore: corretta composizione della compagine associativa

Arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la nota n. 1082 del 2020 con cui il dicastero opportunamente interviene in merito alla composizione della base associativa degli enti del Terzo settore, alla luce dei principi costituzionali, richiamati nell’articolo 1 del Codice del Terzo settore, di autonomia delle formazioni sociali e di libertà associativa, che involgono le finalità da perseguire, i mezzi con cui realizzarle e la stessa struttura organizzativa da adottare.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 1082 del 5 febbraio 2020, sul tema della composizione della compagine associativa negli enti del Terzo settore, per specificare, con riguardo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, la rilevanza di alcuni limiti sia di carattere qualitativo che quantitativo. I soggetti superindividuali ammissibili devono appartenere a tipologie tassativamente individuate (altri ETS o enti non lucrativi). Il numero di tali soggetti non può essere superiore al 50% rispettivamente delle ODV o delle APS associate.

Non è invece rinvenibile in maniera espressa una previsione volta ad escludere la possibilità di una base associativa comprendente sia persone fisiche che ODV o APS: è rimessa alla libera determinazione delle associazioni la possibilità di definire la propria compagine associativa, fatte salve, naturalmente, le sopra citate limitazioni, espressamente contenute nelle disposizioni di cui trattasi e volte a preservare la natura degli stessi enti.

Gli statuti possono ammettere nella compagine associativa sia persone fisiche che enti la cui natura sia omogenea con quella del soggetto di cui si tratta.

Non si ritiene ammissibile ad esempio, né per previsione statutaria né in concreto, che di una APS facciano parte solo persone fisiche ed enti del Terzo settore o senza scopo di lucro diversi dalle APS, o che tali enti siano concretamente in numero superiore al 50 per cento delle APS effettivamente associate.

Qualora tale situazione emerga con riferimento a soggetti già iscritti nei registri del volontariato o della promozione sociale, se non apertamente in contrasto con le disposizioni regionali attuative delle preesistenti disposizioni in materia, è possibile avvisare gli enti affinché adeguino i relativi statuti e la propria composizione di fatto in previsione della trasmigrazione.

Gli ETS di accogliere all’interno della propria base associativa delle imprese; e, in caso affermativo, se queste ultime possano o meno detenere il controllo dell’Ente e infine, se tale controllo possa essere esercitato da un’unica impresa o essere eventualmente esercitato in forma congiunta.

In assenza di previsioni specifiche relative a particolari tipologie di enti, le imprese possono costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli ETS nonché detenerne il controllo, sia in forma singola che in forma congiunta tra due o più di esse. La concreta osservanza dei vincoli e dei limiti dettati dal Codice del Terzo settore costituirà oggetto di controllo da parte delle amministrazioni competenti.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 05/02/2020, n. 1082

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/02/08/terzo-settore-corretta-composizione-compagine-associativa

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