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PMI, Conflavoro: accordo per l’assistenza sanitaria integrativa ed ente bilaterale

CONFLAVORO PMI con FESICA-CONFSAL e CONFSAL, in data 26 novembre 2019, hanno siglato un accordo interconfederale sul finanziamento dell'Ente bilaterale e del Fondo sanitario integrativo per i dipendenti da aziende aderenti a Conflavoro. L'accordo modifica, integra e sostituisce i corrispondenti articoli dei CCNL sottoscritti da Conflavoro relativi all'Ente bilaterale e al Fondo sanitario.

Per i dipendenti da aziende aderenti a Conflavoro, in data 26 novembre 2019, è stato siglato un accordo interconfederale sul finanziamento dell'Ente bilaterale e del Fondo sanitario integrativo. L'accordo modifica, integra e sostituisce i corrispondenti articoli dei CCNL sottoscritti da Conflavoro relativi all'Ente bilaterale e al Fondo sanitario.

L'azienda che ometta il versamento del contributo in favore dell'Ente bilaterale E.BI.A.S.P. (fissato nella misura mensile di euro 6,50 a carico azienda e euro 1,00 a carico del lavoratore, per le mensilità previste dal CCNL) nonché la quota di assistenza contrattuale, è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.d.r. di importo pari euro 25,00 mensili, non utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, compreso il TFR.

A decorrere dal 1° novembre 2019 tutti i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori sono iscritti al fondo sanitario integrativo FONDOSANI.

Per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo obbligatorio a carico azienda di euro 11,50 mensili per ciascun lavoratore in forza e di euro 1,00 a carico lavoratore, per 12 mensilità entro il giorno 16 di ogni mese.

All’atto dell’iscrizione è dovuta una quota una tantum a carico azienda, come prevista dai rispettivi piani.

Tali quote e contributi sono considerati parte integrante del trattamento economico e sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale.

Quota e contributi assumono valenza normativa per tutti coloro che applicano il CCNL: l’azienda che ne ometta il versamento è tenuta ad erogare al lavoratore un E.d.r. di euro 16,50, per tutte le mensilità, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.

Accordo interconfederale 26/11/2019

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2020/02/11/pmi-conflavoro-accordo-assistenza-sanitaria-integrativa-ente-bilaterale

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