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TFR conferito a Fondo Tesoreria: criticità nella disciplina dettata da INPS

Nell’approfondimento del 14 febbraio, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina la possibilità di incrementare le posizioni dei lavoratori presso le forme di previdenza complementare tramite il versamento delle quote di TFR pregresso accantonate, a partire dal 2007, presso il Fondo di Tesoreria Inps. L’analisi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si sofferma prima di tutto sulle principali caratteristiche del Fondo di Tesoreria Inps e sulle logiche di accumulo e trasferimento presso le forme di previdenza complementare, per poi entrare nel merito delle criticità suscitate dalla recente interpretazione della normativa fornita dall’Istituto.

Con un approfondimento del 14 febbraio 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esprime il proprio parere sulla possibilità di incrementare le posizioni dei lavoratori presso le forme di previdenza complementare destinandovi le quote di TFR pregresso che, dal 2007, fossero state accantonate presso il Fondo di Tesoreria dell’Istituto, ripercorrendo le principali caratteristiche del Fondo e le logiche di accumulo e trasferimento presso le forme di previdenza complementare.

In ordine al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria da parte dei datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti, è bene precisare che:

- nessun versamento è dovuto in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono, a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;

- in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva;

- in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.

L'adesione alle forme di previdenza complementare, a seconda del tipo di fondo prescelto e secondo le modalità previste, è libera e volontaria. I lavoratori dipendenti del settore privato, che entrano nel mercato del lavoro, entro sei mesi dall'assunzione possono:

- non decidere nulla in modo esplicito. In tal caso il datore di lavoro ha l’onere di trasferire il TFR maturando automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo accordi aziendali diversi. Qualora si riscontri la presenza di più forme pensionistiche, il TFR deve essere trasferito, salvo diverso accordo aziendale, al fondo pensione al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti;

- lasciare il TFR presso il datore di lavoro;

- destinare le quote di TFR ancora da maturare ad una forma pensionistica complementare, effettuando la scelta anche in un momento successivo all’assunzione.

L’Inps con il messaggio n. 413 del 4 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento di fine rapporto nell’ipotesi in cui, una volta confluito nel Fondo di Tesoreria, il lavoratore voglia trasferirlo d’intesa con il datore di lavoro al proprio fondo pensione. Secondo l’Istituto previdenziale, dato il quadro normativo in vigore, il Fondo di Tesoreria è configurabile come una gestione di natura previdenziale: le quote di TFR versate sono indisponibili da parte del lavoratore e del datore di lavoro.

Impedire il conferimento del TFR pregresso a partire dal 2007 esclusivamente ai lavoratori di aziende con almeno 50 addetti rischia di creare, per prima cosa, una forte discriminazione rispetto a dipendenti con identiche retribuzioni, responsabilità, ma inseriti in contesti aziendali con meno di 50 addetti.

Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, approfondimento 14/02/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/02/15/tfr-conferito-fondo-tesoreria-criticita-disciplina-dettata-inps

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