• Home
  • News
  • Fintech con nuove regole di sperimentazione per le imprese

Fintech con nuove regole di sperimentazione per le imprese

Diventa più semplice sviluppare progetti innovativi nel settore della tecno-finanza. Con la bozza di regolamento sul Fintech pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi del decreto Crescita vengono definite struttura e funzioni del nuovo Comitato Fintech e si istituisce l’atteso sandbox regolamentare: un percorso agevolato per le imprese che vogliano promuovere la sperimentazione in ambito fintech, con requisiti patrimoniali ridotti, adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere, tempi di autorizzazione ridotti e perimetri di operatività definiti.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato uno schema di regolamento che punta a facilitare la diffusione del Fintech in Italia e agevolare le imprese nel processo di sperimentazione di servizi fintech.

Il regolamento sarà adottato ai sensi dell’art. 36, D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita), come modificato dalla legge di conversione n. 58/2019.

Il decreto prevede infatti l’adozione di uno o più regolamenti da parte del MEF per disciplinare condizioni e modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (o FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo.

Il testo definisce nel dettaglio struttura e funzionamento del neonato Comitato Fintech e le nuove regole di sperimentazione del Fintech, il cosiddetto Sandbox regolamentare.

Obiettivo principale del MEF è facilitare l’innovazione attraverso un percorso agevolato (il sandbox regolamentare), con regole e limiti temporali definiti, per i progetti sperimentali in ambito Fintech. Il regolamento mira inoltre a creare un perimetro definito del mondo Fintech e garantire supporto alle imprese del settore, in particolare alle start-up innovative, potenziando le funzioni del Comitato Fintech.

Il regolamento è diviso in due capi, il primo dedicato alla composizione e alle funzioni del Comitato Fintech, il secondo alla Sandbox regolamentare, ovvero al processo di sperimentazione Fintech. La bozza sarà oggetto di una consultazione pubblica che terminerà il 19 marzo prossimo e con la quale l’Amministrazione acquisirà commenti e contributi da parte dei soggetti interessati.

Vediamo di seguito il funzionamento del Comitato e quali facilitazioni sono previste per le imprese che avviano progetti di sperimentazione nell’ambito della tecno-finanza.

Una definizione di Fintech

Lo schema del regolamento fornisce una prima definizione puntuale delle attività fintech, individuandole tra le “attività di tecno-finanza volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo”.

Quello che rileva, oltre alla delimitazione ai settori tipicamente legati alla finanza, è l’utilizzo delle nuove tecnologie. L'utilizzo della tecnologia costituisce infatti elemento necessario per rendere possibile l'innovazione finanziaria. Lo sviluppo dell’innovazione si muove lungo diverse direttrici. Si pensi alle tecnologie legate all’utilizzo di internet, ai registri distribuiti o all’intelligenza artificiale come i nuovi servizi di pagamento, i servizi di informazione sui conti correnti introdotti dalla disciplina PSD2, i servizi finanziari legati ai roboadvisory. Non ultima la raccolta di capitali tramite le cosiddette ICO (Initial Coin Offering), che fanno utilizzo dei sistemi blockchain e sono oggetto di particolare attenzione da parte della CONSOB.

Il Decreto Crescita citato aveva già istituito Il Comitato Fintech, che è presieduto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Comitato ha lo scopo di sviluppare una visione complessiva del settore per favorirne la crescita e garantire adeguati livelli di tutela dei consumatori

Tra le attribuzioni del comitato vi è il monitoraggio dell’evoluzione del FinTech, al fine di individuare gli obiettivi, definire i programmi e realizzare le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche promuovendo interventi di semplificazione amministrativa o formulando linee guida e best practices.

Altra funzione importante del Comitato è quella di agevolare il contatto tra operatori del settore e istituzioni o autorità, italiane o estere, anche attraverso studi, analisi o consultazioni. È spettanza del Comitato il coordinamento delle attività di collaborazione e scambio di informazioni con le istituzioni estere competenti che dovessero rendersi necessarie ai fini delle attività di vigilanza.

Il Comitato può inoltre elaborare proposte di interventi normativi da proporre alle commissioni parlamentari o linee guida non vincolanti, alla luce dell’esperienza maturata e delle evoluzioni della tecnologia digitale legata al fintech. Può promuovere riunioni per l’approfondimento di specifiche tematiche di interesse, a cui possono partecipare oltre alle Amministrazioni coinvolte, anche associazioni di categoria, imprese, enti e operatori del settore fintech.

Ulteriore funzione del Comitato è quella di presiedere alle attività in materia di sperimentazione Fintech e di supportare le aziende durante il percorso definito nel successivo paragrafo.

Il regulatory sandbox è stato previsto dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), con l’obiettivo di introdurre nell’ordinamento nazionale uno strumento finalizzato a consentire sperimentazioni di applicazioni Fintech, che permettano l’innovazione di prodotti e servizi nei settori creditizio, finanziario e assicurativo e dei mercati regolamentati, mediante nuove tecnologie (intelligenza artificiale, distributed ledger, etc.).

Il sandbox regolamentare prevede per la sperimentazione in ambito fintech requisiti patrimoniali ridotti, adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere, tempi di autorizzazione ridotti e perimetri di operatività definiti.

Il decreto Crescita ha demandato al MEF la definizione puntuale delle modalità di richiesta di accesso al beneficio del sandbox, delle tempistiche e dei limiti temporali, nonché degli obblighi di comunicazione verso le autorità durante la fase di sperimentazione autorizzata.

Il regolamento MEF individua puntualmente le attività per le quali può essere richiesto un periodo di sperimentazione, che devono presentare concreti elementi di novità tecnologica e favorire l’innovazione del settore. L’attività di cui si richiede l’accesso al sandbox dev’essere in stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione e deve essere sostenibile dal punto di vista economico e finanziario o ha comunque una copertura finanziaria adeguata. Inoltre, deve a regime apportare valore aggiunto su uno dei seguenti profili:

- benefici per gli utenti finali, in termini di qualità del servizio, concorrenza, accesso ai servizi, protezione o costi;

- efficienza del sistema finanziario o degli operatori che vi partecipano;

- rendere meno onerosa o più efficace l’applicazione della regolamentazione del settore finanziario;

Per chi volesse concretamente accedere al sandbox, l’art. 10 del regolamento è un utile vademecum, poiché indica in maniera dettagliata il contenuto della domanda di accesso ai benefici della sperimentazione, che gli imprenditori dovranno presentare all’autorità competente.

Nella fase di istruttoria il ruolo del Comitato è fondamentale per la valutazione delle domande sottoposte alle autorità. L’intero iter di approvazione dura non oltre 70 giorni e coinvolge l’autorità competente, che riceve in prima istanza la richiesta, e i membri del comitato, che esprimono pareri non vincolanti e formulano osservazioni scritte in merito all’attività oggetto di valutazione.

In caso di esito positivo, l’autorità competente emette un provvedimento di avvio sperimentazione con cui indica le modalità e la durata della sperimentazione, le disposizioni e gli orientamenti di vigilanza che possono essere derogati, le misure adottate a presidio dei rischi, nonché le informazioni da fornire agli utenti finali e alle autorità di vigilanza. Una volta ammessa alla sperimentazione, l’impresa fintech è iscritta in un apposito registro del Comitato Fintech e pubblicato sul sito del comitato.

È compito del Comitato individuare le finestre temporali, della durata massima di due mesi ciascuna, per la presentazione delle domande di ammissione alla sperimentazione, e determinare il numero di attività ammissibili. La durata massima della sperimentazione è fissata in 18 mesi. È prevista tuttavia una proroga di ulteriori 12 mesi, che può essere richiesta se sussistono particolari condizioni.

Col regolamento sarà definitivamente attuato anche in Italia il Piano d’Azione Fintech della Commissione Europea, che ha l’obiettivo di facilitare l’innovazione, diffondere l’informazione sulle tecnologie innovative e definire regole che favoriscano l’affermazione del settore fintech.

Se è vero che l’affermazione di un settore passa soprattutto attraverso l’iniziativa di imprese o reti di imprese innovative, creare un ambiente di regole favorevoli all’iniziativa privata può senz’altro sortire gli effetti sperati.

Per le imprese del settore fintech queste ulteriori agevolazioni si innestano peraltro in un terreno già fertile, stanti altre iniziative concomitanti che favoriscono la diffusione e lo sviluppo di start-up innovative, come ad esempio il regime di detrazioni e deduzioni d’imposta per l’investimento a favore delle start-up e delle PMI innovative e le evoluzioni normative in ambito europeo, come la direttiva PSD2 già citata, che ha creato un ambiente favorevole per lo sviluppo della tecnologia in ambito finanziario.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/02/19/fintech-nuove-regole-sperimentazione-imprese

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble