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Bonus assunzioni 2020: arriva IO Lavoro. Quando e come chiederlo

Al via IO Lavoro “IncentivO Lavoro” istituito dall'ANPAL con il decreto n. 52/2020, con gestione affidata all'INPS. Il decreto giunge a distanza di qualche giorno da un primo provvedimento della stessa Agenzia (il n. 44/2020) di cui sembra "aggiustare" il tiro. IO Lavoro può essere chiesto dalle aziende che assumono nuovo personale dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale (nella versione precedente era esclusa la provincia di Bolzano). Il bonus è destinato alle assunzioni di persone disoccupate con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratti di apprendistato professionalizzante.

IncentivO Lavoro” (IO Lavoro) è il nuovo incentivo istituito dall'ANPAL con il decreto n. 52 dell’11 febbraio 2020, la cui gestione è affidata all'INPS. Questo decreto giunge a distanza di qualche giorno da un primo decreto della stessa Agenzia (n. 44/2020), di cui sembra "aggiustare" il tiro.

Il nuovo provvedimento estende infatti l'agevolazione contributiva a tutto il territorio nazionale, compresa la provincia di Bolzano (dapprima esclusa) e aggiunge la previsione che, in caso di variazione della sede di lavoro, la concessione dell'incentivo sia subordinata alla verifica della disponibilità di risorse finanziarie nella regione di nuova destinazione.

Vengono poi eliminate due norme: la prima (che aveva fatto molto discutere) riguardava il riferimento, in merito alla cumulabilità dell'incentivo con altri benefici, all'incentivo all'occupazione giovanile di cui al decreto dignità, abrogato dalla legge di Bilancio 2020; la seconda la specifica che per i lavoratori con 25 anni di età e oltre, l’incentivo potesse essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di dell’incremento occupazionale netto, ricorresse la condizione che il lavoratore fosse privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Analizziamo le caratteristiche del nuovo incentivo, rimandando alla circolare INPS di prossima emanazione gli opportuni approfondimenti sulle modalità di richiesta dell'incentivo contributivo.

Il nuovo incentivo è destinato ai datori di lavoro privati (si presume anche non imprenditori) che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori disoccupati:

a) di età compresa tra i 16 anni e 24 anni,

b) con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,

che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.

Il requisito di disoccupazione non è richiesto solo nell'ipotesi in cui il datore di lavori trasformi un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

Come si è evidenziato e con l'unica eccezione citata, il decreto n. 52 dell'11 febbraio 2020 circoscrive l'ambito di applicazione di IO Lavoro alle assunzioni di persone disoccupate richiamando, nello specifico, l'applicazione dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4, comma 15-quater del D. L. n. 4/19, convertito con modificazioni della legge n. 26/2019.

Sul punto, per fare chiarezza sulla portata applicativa delle norme citate, si rimanda ai chiarimenti forniti dall'ANPAL con la circolare n. 1 del 23 luglio 2019.

Il combinato disposto delle due disposizioni comporta che sono da considerare “in stato di disoccupazione”, i soggetti che presentano (on line) la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ossia la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona (DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: 

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;

- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR -D.P.R. n. 917/1986). Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile in 8.145 annui euro; in caso di attività di lavoro autonomo, il limite è quantificabile in 4.800 euro annui con eccezione per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è equiparato a 8.145 annui euro previsti per il lavoro dipendente. Pertanto, i lavoratori che, nello svolgimento dell’attività lavorativa, superino tali limiti di reddito nell’anno, perdono lo stato di disoccupazione.

Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo ex articolo 50, comma 1, del TUIR

a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione), sempre che il reddito ricavato da tale attività sia compreso entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;  b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

IO Lavoro spetta se la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle seguenti regioni

- Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 

- nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) 

- nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), 

indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti delle risorse stanziate (complessivi 329.400.000,00 euro di cui 234.000.000,00 euro a favore delle di regioni “meno sviluppate”, 12.400.000,00 euro per le regioni “più sviluppate” e 83.000.000,00 euro per le regioni “meno sviluppate” e “in transizione”).

In caso di modifica della sede operativa del lavoratore la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di regione di destinazione.

Il bonus contributivo è riconosciuto esclusivamente in caso di: 

· assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale e a scopo di somministrazione;

· assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.

di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione del socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato mentre è escluso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

IO Lavoro consiste nell'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. 

Il bonus deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Si può fruire di IO Lavoro alternativamente:

a) nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis” (in caso di accertato superamento di tali limiti, l’INPS provvede a revocare l’incentivo applicando le sanzioni civili di legge);

b) oltre i limiti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.

N.B. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo per l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 8 del D. L. n. 4/19, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019).

L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.

Con riferimento alla cumulabilità dell'incentivo con lo sgravio all'occupazione giovanile, come evidenziato anche dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro nell’approfondimento del 17 febbraio, il decreto “non ha inserito il riferimento normativo aggiornato al bonus triennale da cumulare, prevedendo la cumulabilità del bonus IO Lavoro con altre due forme di incentivi”. Ma, sottolinea sempre la Fondazione Studi, “la conferma, peraltro, della cumulabilità tra l’IO e lo sgravio strutturale di cui all’art. 1, comma 100 e ss., della legge di Bilancio 2018, si è avuta al tavolo tecnico tra Inps e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il 22 gennaio scorso, dove è stato precisato che la decorrenza del cumulo fra le due misure è partita dal 2019”.

La procedura si avvia con la presentazione, da parte del datore di lavoro, di una istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente con modulo telematico nel quale devono essere indicati i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.

A seguire l’INPS:

a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;

b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;

c) accerta la disponibilità residua delle risorse;

d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

All’INPS è rimandato il compito di illustrare con apposita circolare le modalità specifiche di richiesta dell'incentivo.

IncentivO Lavoro” (IO Lavoro) in sintesi 

Sede di lavoro Italia
Tetto annuo 8.060 euro
Assunzione Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
Data ultima di fruizione 28 febbraio 2022
Rapporti di lavoro esclusi Domestico, occasionale, intermittente e a termine
De minimis
Oltre i limiti “de minimis" Se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/02/20/bonus-assunzioni-2020-arriva-lavoro-chiederlo

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