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Bonus nido 2020: come presentare le domande

Via libera alle domande per il bonus nido per il 2020. Il contributo, fino a 3 mila euro e modulato in base al valore dell'ISEE minorenni, è erogato dall’INPS a rimborso delle spese sostenute per le rette dell’asilo nido dei figli o per l’assistenza presso la loro abitazione di bimbi fino a tre anni affetti da gravi patologie. Il bonus, a determinate condizioni, è riconosciuto anche in mancanza dell'ISEE o qualora lo stesso sia incompleto. Le domande sono valute secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel limite di spesa complessivo di 520 milioni di euro. L’INPS ha indicato come presentarle nella circolare n. 27 del 2020.

Tutto pronto per l'invio delle domande all'INPS per fruire del bonus nido 2020. L'Istituto con la circolare n. 27 del 14 febbraio 2020 ha illustrato le modalità di presentazione delle domande, rinviando la definizione della tempistica a un successivo messaggio.

Il Bonus nido è un contributo annuo erogato dall'INPS per il:

a) pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (contributo asilo nido);

b) utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

Istituito nel 2016, il bonus è stato via via incrementato dalle leggi di Bilancio susseguitesi nel tempo, come illustrato nello schema sottostante, e da ultimo esteso (con la legge di Bilancio 2020) a tutte le famiglie.

Riferimento normativoImporti del bonus nido
Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)1.000 euro
Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)1.500 euro
Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)Da 3.000 euro a 1.500 in base al valore dell’ISEE minorenni

Le modalità operative sono definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017.

La domanda può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato che sia:

· cittadino italiano (o cittadino straniero avente lo status di rifugiato politico o il diritto alla protezione sussidiaria ad essi equiparati) o di uno Stato dell’Unione europea, oppure cittadino di uno Stato extracomunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o con una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;

· residente in Italia;

Per il Contributo asilo nido il richiedente deve essere il genitore che sostiene in concreto l’onere del pagamento della retta.

Per il Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione è richiesta la convivenza con il minore.

N.B. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.

Dal 2020 l’importo massimo erogabile, su base annua e parametrato in 11 mensilità, al genitore richiedente è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità e parametrazione mensile

ISEE minorenniBudget annuoImporto massimo mensile erogabile
Fino a 25.000 euro3.000 euro272,72 euro (*)
Da 25.001 euro fino a 40.000 euro2.500 euro227,27 euro (*)
Da 40.001 euro1.500 euro136,37 euro (*)

(*) Il contributo mensile erogato dall’INPS non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Inoltre, il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido.

N.B. L'INPS, con la circolare n. 27 del 2020, ha fatto presente che in assenza di un ISEE o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). Laddove ne sussistano i requisiti, l’importo maggiorato, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, verrà corrisposto a partire dalla data in cui viene presentato un ISEE minorenni valido.

L'INPS ricorda che per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking, etc.) per i quali i regolamenti degli enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.

Anche per questo bonus, dal 2020, l’importo erogato varia in base al valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

L’Istituto eroga il bonus in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.

Importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità

ISEE minorenniBudget annuo
Fino a 25.000 euro3.000 euro (*)
Da 25.001 euro fino a 40.000 euro2.500 euro (*)
Da 40.001 euro1.500 euro (*)

(*) Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro. Viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Il genitore richiedente deve fornire un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

L'INPS fa presente che, per il bonus asilo nido 2020, la presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” con liquidazione dell’importo minimo di 136,37 euro mensili, sempre che sussistano gli altri requisiti di legge.

L’INPS avvisa l’utente, con apposita comunicazione, per segnalare la presenza dell’omissione e/o difformità da regolarizzare e integra l’importo da erogare all’atto della regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

· WEB - tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN INPS dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;

· Contact Center multicanale - chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;

· Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare se intende beneficiare del contributo asilo nido o del contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.

Il richiedente dovrà evidenziare in domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

L'INPS fa riserva di pubblicare la tempistica di invio con successivo messaggio.

Per i genitori che hanno già presentato domanda di bonus nido nel 2019 con documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2019 presente nella procedura INPS la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente. L’INPS comunicherà al richiedente dell’esistenza della domanda precompilata e, a sua volta, accederà all’istanza precompilata nella procedura on line o tramite il patronato. In questo caso, la domanda 2020 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati in procedura.

Il bonus nido viene erogato nel limite di spesa pari a 520 milioni di euro per il 2020 secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della domanda. L’INPS non prenderà in considerazione le domande presentate in data successiva al momento in cui verrà raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa

Per agevolare l’allegazione della documentazione di spesa necessaria alla fruizione del bonus asilo nido è possibile utilizzare anche l’applicazione INPS mobile, attraverso il servizio “Bonus nido allegazione” mediante dispositivo mobile/tablet.

Alla corresponsione del bonus provvede l’INPS secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda, tenendo conto che il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/02/21/bonus-nido-2020-presentare-domande

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