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Congedo padri facoltativo e obbligatorio: modalità di fruizione in denuncia contributiva

La fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo spettante per il 2020 ai padri lavoratori dipendenti deve avvenire per il tramite del datore di lavoro, con l’esposizione del relativo credito contributivo direttamente nella denuncia mensile di riferimento. Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS. Con riferimento alle nascite o adozioni avvenute nel 2019 restano validi i termini di durata previgenti, anche se la fruizione del congedo avviene nel 2020.

L’INPS, nel messaggio n. 679 del del 21 febbraio 2020, interviene riguardo le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, innovate dalla Legge di bilancio 2020, che si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2020.

La durata del congedo obbligatorio è aumentata a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il quinto mese di vita del bambino ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità. Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In questo caso sarà il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, direttamente attraverso il flusso Uniemens.

Per il settore agricolo, le giornate di congedo fruite dal lavoratore, il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro, sono indicate sul modello DMAG.

La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre; Anche il congedo facoltativo è stato prorogato, per l'anno 2020: la relativa fruizione è ammessa previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

L’Istituto precisa altresì che per le nascite e le adozioni o affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020.

INPS, messaggio 21/02/2020, n.679

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/02/22/congedo-padri-facoltativo-obbligatorio-modalita-fruizione-denuncia-contributiva

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