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Cooperative e imprese sociali dello spettacolo: rinnovato il CCNL

AGCI CULTURALIA, Confcooperative Cultura Turismo Sport e Culturmedia Legacoop con SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, con il verbale di accordo 19 febbraio 2020, hanno rinnovato il CCNL per gli artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo. Previsti nuovi minimi retributivi con decorrenza febbraio 2020, gennaio 2021 e gennaio 2022. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Per gli artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo, col verbale di accordo 19 febbraio 2020, è stato rinnovato il CCNL. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Nel campo di applicazione del CCNL vengono inseriti la produzione di eventi e la realizzazione, promozione e distribuzione di prodotti di contenuto creativo anche tramite piattaforma e servizi del digitale.

Vengono introdotti nuovi profili professionali e modificati profili esistenti per il personale amministrativo, per i tecnici ed operai e per gli artisti. Vengono introdotti i nuovi profili professionali per i "creativi", a cui vengono attribuiti i livv. Q, 1, 2 e 3. Per queste figure il periodo di prova, l'orario di lavoro, il lavoro straordinario, notturno e festivo e il preavviso sono quelli del personale amministrativo.

Previsti nuovi minimi retributivi con decorrenza febbraio 2020, gennaio 2021 e gennaio 2022.

Per il finanziamento delle attività dell'Osservatorio la cooperativa deve versare un importo pari al 10% delle retribuzioni, con un massimo di euro 5.000 annui.

In caso di mancato versamento dovrà riconoscere ai singoli lavoratori un contributo pari allo 0,15% della retribuzione.

Ai lavoratori comandati fuori sede spetta, oltre ad un rimborso spese preventivamente concordato, un'indennità di trasferta forfettaria per il pernottamento, i pasti e le piccole spese, che non ha natura retributiva e per cui il lavoratore non deve presentare documentazione giustificativa.

Ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento di attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e per i quali non sia individuata nel contratto una sede di lavoro (trasfertisti), spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un'indennità in misura fissa, indipendentemente dal fatto che il lavoratore si sia effettivamente recato in trasferta.

Per il personale amministrativo e per i tecnici e operai a durata del lavoro normale è di 39 ore settimanali e 169 ore medie mensili.

Nelle attività in tourneèe o in trasferta con periodi di lavoro frazionati nella giornata o in caso di considerevole distanza tra il luogo di lavoro e di residenza o fra i diversi luoghi di lavoro, il riposo consecutivo garantito dalla legge sarà assicurato entro un periodo non superiore a 21 giorni e comunque assicurando la sua fruizione non oltre la 144ª ora di lavoro.

Ai lavoratori dello spettacolo con contratto intermittente o a termine in attività saltuaria o stagionale spetta l'integrazione al 100% dell'indennità INPS, per tutti i giorni previsti nel contratto di scrittura o nella chiamata.

Per i lavoratori dello spettacolo, ai fini del diritto all'indennità di malattia, devono risultare dovuti o versati almeno 100 contributi giornalieri presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio precedente all'insorgenza della malattia.

Dal 1° gennaio 2021 è introdotta l'assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti a tempo indeterminato, attraverso l'iscrizione a forme già costituite ed operanti e la previsione di un contributo non inferiore a euro 60 annui a carico della cooperativa (salve condizioni di miglior favore).

Scheda di sintesi delle novità contrattuali

Verbale di accordo 19/02/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2020/02/25/cooperative-imprese-sociali-spettacolo-rinnovato-ccnl

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