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Artigiani e commercianti: obbligatoria la domanda per il regime forfettario. Ma non per tutti

Gli artigiani e i commercianti che hanno intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime previdenziale agevolato, che prevede una riduzione contributiva del 35%, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020. A ricordarlo è l’INPS, con la circolare n. 28 del 2020. I soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2019, in possesso dei requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2020, continueranno, invece, a beneficiare automaticamente delle agevolazioni, a meno che non abbiano prodotto espressa rinuncia. Quali sono le aliquote contributive che si applicheranno agli artigiani e ai commercianti nel 2020?

Rimangono invariate le aliquote contributive per artigiani e commercianti con età superiore a 21 anni, fissate al 24%, mentre continuano ad aumentare quelle per i collaboratori con età inferiore a 21 anni, fissate al 21,90% per arrivare, a regime, al 24%. E’ quanto ha evidenziato l’INPS con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 con la quale ha diramato le regole principali per la contribuzione in argomento.

Si ricorda che la legge 214/2011 ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS vanno incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS. Di conseguenza, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2020, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; invece, per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%, per l’anno 2020 è pari al 21,90%.

L’Istituto di previdenza ricorda che, sono sempre vigenti le regole in merito alla facoltà di chiedere la riduzione della contribuzione nella misura del 50% per i pensionati INPS ultrasessantacinquenni. Inoltre, per quanto concerne gli iscritti alla gestione dei commercianti, alle aliquote sopracitate bisognerà aggiungere lo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva per l’indennizzo della cessazione dell’attività commerciale, diventato strutturale con la legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018).

Infine, è dovuto anche un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili.

Per l'anno 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.953,00 euro.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

 ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni3.836,16 euro (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)3.850,52 euro (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni3.501,15 euro (3.493,71 IVS + 7,44 maternità)3.515,50 euro (3.508,06 IVS + 7,44 maternità)

E’ da sottolineare che, il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

E’ importante ricordare che il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (e non soltanto su quello dell’attività che ha dato titolo all’iscrizione) prodotti nel 2020 per la quota eccedente il predetto minimale di 15.953,00 euro annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 47.379,00 euro.

Per i redditi superiori a 47.379,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito, deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020.

La legge n. 233/90 ha previsto che in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2020 pari ad 47.379,00 euro, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. Ne deriva che, per l'anno 2020 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad 78.965,00 euro (47.379,00 euro più 31.586,00 euro). 

Tali sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa e riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Invece, per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2020, a 103.055,00 euro: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Come previsto dalla legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

· è calcolato, come fatto cenno in precedenza, sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza; 

· è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce; cioè, per i contributi dell'anno 2020, ai redditi 2020, da denunciare al fisco nel 2021. 

Quindi, se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2020, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo hanno diritto a versare la contribuzione sul reddito effettivamente conseguito; infatti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito e di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.

L’articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio per il 2020), ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato, che riguardano, appunto, la parte fiscale. Non è stata apportata alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato che risulta vigente anche per il 2020, con la medesima portata già illustrata con precedenti circolari.

L’Istituto di previdenza ricorda la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

In particolare, esso consiste nella riduzione contributiva del 35%, che si applicherà nel 2020 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2019 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2020, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

Coloro che hanno invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

 

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

· 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; 

· entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2020/02/25/artigiani-commercianti-obbligatoria-domanda-regime-forfettario-non

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