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Coronavirus: le misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni correttive e integrative del decreto legge recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria. Tra i provvedimenti la sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali, dei muti agevolati e delle bollette. In materia di lavoro sono previste specifiche misure in materia di cassa integrazione e sostegno del reddito dei lavoratori.

Il Consiglio dei ministri del 28 febbraio ha approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, un decreto legge recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.

Alcune norme sono state predisposte esclusivamente per le cd. Zone rosse identificate nell’allegato n. 1 al DPCM del 23 febbraio 2020 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), in particolare:

- è sospeso il termine dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 31 maggio 2020;

- il differimento al 31 maggio 2020 (differito al 1 giugno 2020, essendo il 31 maggio giorno festivo) del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. “rottamazione-ter” nonché di quello del 31 marzo 2020 in materia di c.d. “saldo e stralcio”;

- l’estensione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale. Tale sospensione è prevista anche alle aziende o ai clienti dei predetti soggetti che si trovino al di fuori dei territori interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, laddove siano loro contestate violazioni connesse ai termini di mancato adempimento o versamento, qualora imputabili a professionisti e altri soggetti individui conferitari di incarico professionale;

- sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere da parte delle autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia elettrica dell’acqua del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani. Al fine di tutelare le utenze interessate, con successivi provvedimenti, di disciplineranno le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi;

- sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, saranno effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi;

- sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate dei mutui agevolati, concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. La sospensione del pagamento e l’allungamento del piano si applicano anche nei casi di avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento agevolato;

- sospensione del pagamento dei diritti camerali;

- prorogati i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici , ovunque ubicati sul territorio nazionale, avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

L’emergenza sanitaria ha intaccato in particolar modo il mondo del lavoro per cui sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

- introduzioni di procedure semplificate per presentare istanza di CIGO o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa presso unità produttive site nei comuni ubicati nella cd. zona rossa senza necessità, per i datori di lavoro, di procedere alla consultazione sindacale e di osservare i termini del procedimento previsti dalla normativa. L’istanza può essere presentata anche da aziende che hanno unità produttive al di fuori dei Comuni interessati, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa;

- possibilità di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi per le aziende site nei Comuni ubicati nella cd. zona rossa che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento. La concessione della cassa integrazione ordinaria è subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata;

- possibilità di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi anche per i datori di lavoro del settore privato, incluso quello agricolo, che non possono beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito previsti a legislazione vigente, con unità produttive site nei comuni ubicati nella cd. zona rossa nonché i datori di lavoro del settore privato che hanno in forza lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;

- riconoscimento di un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'AGO, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa nei comuni della cd. zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell’entrata in vigore del presente decreto legge. L’indennità, riconosciuta in un limite massimo di spesa è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/02/29/coronavirus-misure-urgenti-sostegno-famiglie-lavoratori-imprese

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