• Home
  • News
  • Nuova class action: l’applicazione è rinviata a novembre 2020. Come funzionerà?

Nuova class action: l’applicazione è rinviata a novembre 2020. Come funzionerà?

La conversione in legge del decreto Milleproroghe prevede un termine più ampio per l’applicazione della riforma della class action. Le nuove norme prenderanno il via a novembre 2020. Il differimento si è reso necessario per consentire al Ministero della Giustizia di predisporre i sistemi informativi telematici per il compimento delle attività processuali. La nuova class action sarà esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie nei confronti di un’impresa in relazione alla lesione di "diritti individuali omogenei": non solo, dunque, da consumatori e utenti. Ma anche da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro iscritte in un elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Qual è la procedura per avviare l’azione collettiva?

La nuova class action rinviata a novembre 2020. Con l'articolo 8, comma 5, del decreto Milleproroghe, (D.L. n. 162/2019, convertito in l. n. 8/2020) viene differita - dal 19 aprile 2020 al 19 novembre 2020 - la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva. Il decreto modifica anche la disciplina, con riferimento alla presentazione della domanda per l’adesione all’azione di classe.

Più nel dettaglio il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legge in esame modifica l'articolo 7, comma 1 della l. n. 31 del 2019. Quest’ultimo articolo, nella versione originaria, prevedeva che, al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali, connesse all’azione di classe, con modalità telematiche, le disposizioni dalla medesima l. n. 31/2019 entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale (18 aprile 2019).

Il testo originario del decreto Milleproroghe prorogava di ulteriori sei mesi (dagli attuali dodici mesi a diciotto) il termine di entrata vigore della l. n. 31/2019. A seguito della conversione in legge il termine è stato prorogato a diciannove mesi e, quindi, l'entrata in vigore della disciplina della nuova class action è rinviata al 19 novembre 2020.

E’ stata inoltre approvata una modifica dell’ articolo 840 septies del Codice di procedura civile, nella parte concernente le modalità di adesione all’azione di classe: tale domanda, presentata in via telematica, si considera valida quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, oppure se trasmessa dall'istante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, a norma dell'articolo 65, lettere b) e c-bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Per completezza si sottolineano gli elementi di novità della class action. La nuova azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei": non solo, dunque, consumatori e utenti.

L'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che si siano iscritte in un elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

I destinatari dell'azione di classe potranno essere le imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. Sono salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Resta fermo il diritto all'azione individuale: il singolo può sempre fare causa per proprio conto.

Tutti i possibili interessati potranno avere notizia della class action su apposito portale internet, che dovrà essere realizzato dal Ministero della giustizia.

Per partecipare all’azione di classe si potrà aderire nella fase iniziale della causa oppure anche nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. E’ una procedura informatizzata delle adesioni attraverso il futuro portale ministeriale.

Non ci vuole necessariamente un avvocato. Nella adesione si deve conferire una procura a una figura chiave della procedura e cioè al rappresentante comune degli aderenti.

Con l’adesione bisogna versare un fondo spese.

L’iter può essere sinteticamente descritto come segue.

Il procedimento è distinto in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale, e l'ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato, relativa alla liquidazione delle somme agli aderenti alla classe. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento, anche la procedura di esecuzione forzata potrà essere esercitata in forma collettiva.

Più analiticamente, un ente abilitato o un singolo depositano il ricorso (è un rito accelerato). Il tribunale deve verificare l’ammissibilità dell’azione (che non sia del tutto infondata e che riguardi diritti omogenei). Viene fissata un’udienza e gli interessati possono aderire fin da allora.

Si passa alla trattazione della causa, senza formalità. Il giudice può ordinare all’impresa la produzione di prove (sono previste sanzioni in caso di inottemperanza). Il giudice può decidere anche in base a dati statistici e presunzioni semplici.

Se il giudice accoglie la domanda, con la sentenza si apre la procedura di adesione vera e propria, individuando un giudice delegato e nominando il rappresentane comune degli interessati.

Quest’ultimo deve elaborare un progetto dei diritti individuali, che deve passare il vaglio del giudice delegato e contiene le cifre di spettanza dei singoli.

A questo punto o l’impresa paga o il rappresentante comune passa all’esecuzione forzata collettiva.

Altra novità è rappresentata dalla disciplina degli accordi transattivi tra le parti. Il tribunale può tentare un accordo fino all’ultima fase della causa. Un accordo potrà essere concluso anche dopo la sentenza da parte del rappresentante comune.

La riforma, infine, disciplina il compenso da corrispondere, in caso di accoglimento della domanda, a coloro che svolgono la funzione di rappresentanti della classe ed ai difensori, riconoscendo la quota lite. Si tratta di un compenso ulteriore rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente alla classe a titolo di risarcimento e l'ammontare dovrà essere determinato calcolando una percentuale rispetto dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare; la misura della percentuale è inversamente proporzionale al numero dei componenti la classe (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti).

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/03/nuova-class-action-applicazione-rinviata-novembre-2020-funzionera

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble