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Premi INAIL: riduzione del 15,29% nel 2020

E’ stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, datato 7 febbraio 2020, concernente la riduzione, nella misura del 15,29% per l'anno 2020, dell'importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La riduzione contributiva si applica a tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, con esclusione di quelli già sottoposti a revisione tariffaria per i quali la predetta riduzione è inglobata nella revisione tariffaria medesima. Stabiliti anche gli Indici di Gravità Medi, da applicare nel triennio 2020-2022, nelle more del completamento della revisione tariffaria.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui si dispone la riduzione nella misura del 15,29% per l'anno 2020, dell'importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La riduzione contributiva si applica a tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, con esclusione di quelli già sottoposti a revisione tariffaria per i quali la predetta riduzione è inglobata nella revisione tariffaria medesima. Stabiliti anche gli Indici di Gravità Medi, da applicare nel triennio 2020-2022, nelle more del completamento della revisione tariffaria.

L’elaborazione viene effettuata dall’INAIL per lavorazione ovvero per singola voce di tariffa. Nel caso di posizione ponderata, ovvero più lavorazioni che esprimono un unico tasso medio ponderato, l’elaborazione viene effettuata unitariamente.

Gli elementi riferiti al datore di lavoro, per lavorazione, sono:

- Le retribuzioni

- Il costo per gli infortuni e le malattie professionali imputato alla lavorazione

- La riserva sinistri (pari ad una percentuale del premio relativo alla lavorazione per la quale viene elaborato il tasso)

- Il numero lavoratori anno (che non rappresenta le persone fisiche assicurate ma è un dato statistico dedotto dalle retribuzioni).

Gli elementi di ordine generale, imputati pro quota attraverso delle percentuali, sono

- La ripartizione delle spese generali di funzionamento dell’INAIL

- La ripartizione degli oneri di rivalutazione delle rendite esistenti

- La ripartizione degli oneri di rendita non imputabili ad una lavorazione esistente

- La ripartizione degli oneri sostenuti per le conseguenze degli infortuni “in itinere” che, per loro natura, non possono essere imputati ad alcuna lavorazione.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 07/02/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/03/04/riduzione-contributiva-tariffa-inail-aggiornati-indici-medi-gravita

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