• Home
  • News
  • Coronavirus: come richiedere i trattamenti di integrazione salariale

Coronavirus: come richiedere i trattamenti di integrazione salariale

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 38 del 2020con cui specifica le modalità con cui è possibile applicare le norme previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi.

Con la circolare n. 38 del 12 marzo 2020, l’INPS detta la disciplina applicativa delle misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori situati nella c.d. “zona rossa”, che ricomprende i Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020.

Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro, come sopra individuati, con la nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:

- interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive site nei Comuni del citato allegato 1;

- interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni.

Il periodo massimo richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è di 13 settimane (periodo equivalente di 3 mesi).

Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS) né del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento né del limite di 1/3 delle ore lavorabili.

Infine, non deve essere valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.

Le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie, che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario.

Le aziende che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19, nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS”. Le aziende interessate devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali istanza di interruzione dei programmi di CIGS in corso. Il decreto ministeriale che dispone l’interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è inserito nella procedura “Sistema Unico”, secondo le ordinarie modalità, ed è propedeutico al rilascio dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario. In ogni caso il predetto trattamento non può essere concesso per un periodo superiore a tre mesi.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei Comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020, residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data. Per i suddetti lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (A.N.F.).

Dall’applicazione di tale misura sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

In questa fattispecie non trova applicazione il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro e non si applica la riduzione in percentuale della misura del trattamento in caso di successive proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Per l’anno 2020 l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale, comprensivo di copertura figurativa e ANF, corrisponde a 8,10 euro.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR41”) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR100”).

Per un’efficace gestione della prestazione in parola, la predetta trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del “Sistema Informativo Percettori” (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33192”, appositamente istituito.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR41”) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

I collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, nonché alla Gestione separata, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, hanno diritto di percepire un'indennità mensile pari a 500 euro.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

Le Regioni inviano all’Istituto, entro quarantotto ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari per l’erogazione della predetta prestazione. Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La trasmissione dei dati necessari per la gestione dell’indennità in parola avviene attraverso file .xml, il cui tracciato dati è allegato alla circolare.

INPS, circolare 12/03/2020, n. 38

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/03/14/coronavirus-richiedere-trattamenti-integrazione-salariale

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble