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Convalida delle dimissioni e altri servizi INL: il Coronavirus cambia le procedure

Nel periodo di vigenza delle limitazioni relazionali e di movimento causati dall’emergenza Coronavirus, per il provvedimento di convalida delle dimissioni o di risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età non è richiesto il colloquio diretto con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. La richiesta può essere inviata da remoto al competente Ufficio mediante posta elettronica, utilizzando il modulo messo a disposizione dall’INL. Questa è una delle iniziative messe in atto dall’Ispettorato del Lavoro per far fronte alle richieste di aziende e lavoratori. Quali sono le altre?

In questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus, dove il mondo produttivo cerca di non fermarsi e continuare le proprie attività lavorative, rivedendone le modalità alla luce dei rischi legati al contagio, anche l’Ispettorato del Lavoro si è attrezzato per continuare la propria attività e fornire, così, un servizio che rispettasse le richieste provenienti da aziende e lavoratori, nell’osservanza di quelle prescrizioni di salute e sicurezza per i propri dipendenti e per limitare il contagio.

Le prime indicazioni, l’Ispettorato del Lavoro le ha date con la nota n. 82 del 9 marzo 2020, con la quale ha fornito alcuni criteri guida, a cui improntare e modulare l’attività lavorativa al regime imposto dal Governo con i suoi DPCM di riferimento (principalmente il DPCM 8 marzo 2020). Attività lavorativa che dovrà dare continuità all’azione amministrativa e all’esercizio dei servizi di pubblica utilità.

La prima evidenza, leggendo la nota, è quella di assicurare i servizi essenziali attraverso il presidio degli uffici e delle relative funzioni istituzionali, limitando, comunque, l’accesso al pubblico ai soli casi di assoluta eccezionalità degli adempimenti e implementando interazioni da remoto.

La limitazione riguarda anche le attività esterne di vigilanza ispettiva, con la sola eccezione dei casi di indifferibilità e/o di adempimento a mandati dell’Autorità giudiziaria. In particolare, sono da considerate indifferibili le seguenti attività:

a) inchieste infortunio lavoro su delega della Procura della Repubblica;

b) interventi ispettivi in edilizia ove siano segnalate situazioni di imminente pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Questa disposizione evidenzia anche un fine diverso rispetto a quello meramente sanitario, infatti, l’Ispettorato sottolinea l’opportunità di evitare di recare ulteriore potenziale aggravio a realtà aziendali e, più in generale, a tessuti economico-produttivi già oltremodo provati, che potrebbero percepire gli accessi come sconvenientemente invasivi ed ulteriormente “afflittivi”, con pregiudizio anche per l’immagine dell’Amministrazione stessa.

Non viene sospeso, viceversa, l’URP. La cosa che cambia, per l’ufficio relazioni con il pubblico, è la modalità di interazione con le persone. Infatti, i quesiti, le informazioni e, in generale, tutto quello che attiene alla “consulenza” da parte dei funzionari dell’Ispettorato del lavoro, dovrà avvenire, il più possibile, con modalità da remoto: telefono e e-mail (anche non PEC).

Da remoto, potranno svolgere attività lavorativa anche gli stessi funzionari dell’ispettorato del lavoro, attraverso l’avvio del lavoro agile. Attivazione che potrà prescindere dalle formalità procedurali previste in via ordinaria, così come indicato dal Governo con DPCM dell’8 marzo 2020.

Sempre il canale telematico dovrà essere prioritario per l’acquisizione delle richieste di intervento.

Nella sezione “Modulistica” del proprio sito internet (www.ispettorato.gov.it), infatti, l’Ispettorato del lavoro ha pubblicato il modello di “Denuncia” (in formato pdf editabile), da compilare e trasmettere all’Ispettorato territorialmente competente da parte del lavoratore, in caso di violazioni riguardanti il proprio rapporto di lavoro (esempio: spettanze economiche o altre irregolarità quali orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza, ecc.).

L’invio potrà avvenire in modalità telematica (posta elettronica), ovvero portandolo presso la sede dell’Ispettorato del Lavoro. Ad esso dovrà essere allegato il documento di riconoscimento del denunciante. Infatti, la denuncia non potrà essere fatta in forma anonima e dovrà, inoltre, contenere copia della documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato.

Altro servizio che, per il solo periodo di vigenza delle limitazioni relazionali e di movimento causati dall’emergenza coronavirus, potrà essere effettuato da remoto è quello relativo al provvedimento di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età (ex art. 55 D.Lgs. 151/2001). Infatti, è stato predisposto il relativo modulo di richiesta “a distanza” utilizzabile, in via eccezionale, soltanto per la durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice o del lavoratore con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte (diverse informazioni relative al datore di lavoro e al rapporto di lavoro sono desumibili dalla busta paga) e deve essere sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato.

Una volta compilato e sottoscritto il modello, questi dovrà essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica, unitamente alla copia di un valido documento di identità ed alla lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente firmata e datata.

Per quanto riguarda i servizi che, necessariamente, prevedono la presenza fisica di più persone, questi sono stati sospesi. Infatti, con la nota prot. n. 2117 del 10 marzo 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha obbligato tutti gli ispettorati territoriali a rinviare le attività che richiedono la copresenza di più persone. In particolare, detta restrizione riguarda la Commissione di conciliazione e, quindi, la trattazione delle conciliazioni ordinarie, previste dall’articolo 410 del c.p.c., laddove vi siano vertenze in atto tra lavoratori e datori di lavoro. Stesso trattamento per quanto riguarda i tentativi di conciliazione proposti dall’articolo 6 del Decreto legislativo 23/2015, meglio conosciuti come “offerta di conciliazione” e che hanno come protagonisti i lavoratori c.d. a tutele crescenti.

Inoltre, il blocco ha riguardato anche i tentativi di conciliazione preventiva rispetto ad eventuali licenziamenti per giustificato motivo oggetto (procedura prevista ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604). Detta procedura prevede un termine perentorio da rispettare (comma 3 dell’art. 7) di 7 giorni per la convocazione delle parti dalla ricezione della richiesta. Per evitare la scadenza di questo termine, l’indicazione che è stata fornita ai funzionari preposti, è quella di provvedere, comunque, nei 7 giorni successivi alla ricezione dell’istanza a calendarizzare l’incontro, ma fissando l’appuntamento, ad una data successiva rispetto al 3 aprile 2020.

Per quanto attiene agli incontri già programmati per il mese di marzo 2020, questi dovranno essere annullati e si dovrà provvedere alla riconvocazione, sempre in una data successiva al 3 aprile 2020. Tale misura restrittiva non potrà subire alcuna eccezione.

Sono, infine, sospese tutte le attività legate ad eventi promozionali previsti in queste settimane da parte degli ispettorati del lavoro, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 124/2008, ad eccezione di quelli che verranno effettuati in e-learning.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/14/convalida-dimissioni-altri-servizi-inl-coronavirus-cambia-procedure

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