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Decreto Cura Italia: congedi, bonus baby sitter e permessi per i genitori lavoratori

Il decreto legge Cura Italia, a sostegno dei genitori lavoratori (anche autonomi), a seguito della sospensione del servizio scolastico, prevede la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine. Aumenta il numero di giorni di permesso mensile retribuito per assistenza disabili gravi e viene equiparata alla malattia la quarantena con sorveglianza attiva e della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020 il decreto legge Cura Italia.

Il decreto legge, tra gli altri interventi, prevede misure a sostegno dei genitori lavoratori, anche affidatari, del settore pubblico e privato, tra cui l’introduzione di un congedo speciale per figli di età non superiore a 12 anni, pari a 15 giorni, l’estensione dei permessi ex lege n. 104/92 per chi assiste portatori di handicap grave a 15 giorni al mese per i mesi di marzo ed aprile 2020 e l’equiparazione alla malattia della quarantena con sorveglianza attiva e della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Congedo speciale per i genitori

Il decreto legge Cura Italia prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore a 12 anni, di fruire di 15 giorni di specifico congedo a decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Da notare che il limite di età non si applica con riferimento ai figli portatori di handicap grave.

Tale congedo:

· può essere fruito in maniera continuativa o frazionata;

· è coperto da contribuzione figurativa;

· è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni;

· è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per i giorni di assenza a tale titolo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Da notare che il decreto legge prevede anche che i giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche siano convertiti nel congedo speciale con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In merito al congedo speciale in questione chi scrive ritiene che, dato il tenore letterale della norma, lo stesso non sia fruibile frazionato ad ore come il congedo parentale e non comporti decurtazione delle ferie.

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge, è ammessa, per i lavoratori del settore privato, in alternativa al succitato congedo, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale bonus sarà erogato mediante il libretto famiglia di cui al D.Lgs. n. 50/2017.

I genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno, invece, diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per il periodo in questione, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Le modalità, per genitori del settore privato, per accedere al congedo speciale ed al bonus alternativo saranno stabilite dall’INPS sulla base delle domande pervenute nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa, l’INPS procederà al rigetto delle domande presentate. Per i dipendenti pubblici l’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo dovranno, invece, essere previste dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Si evidenzia che uno specifico bonus è previsto per i lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, i quali possono, per l’appunto, chiedere il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, in alternativa al congedo speciale, nel limite massimo complessivo di 1000 euro.

Per accedere a tale bonus dovrà essere presentata domanda telematica all’INPS il quale rigetterà le domande presentate al raggiungimento del limite annuo stabilito.

Estensione dei permessi ex legge 104/92

Il Decreto Cura Italia prevede l’incremento dei 3 giorni mensili di permesso ex lege n. 104/92 di ulteriori 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

Sorveglianza attiva per i dipendenti privati

Il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020). Per i succitati periodi spetterà al medico curante redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Da notare che rientrano nel campo di applicazione della norma anche i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore decreto ed anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Gli oneri normalmente a carico del datore di lavoro, che presenteranno domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele in questione sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.

Infine viene stabilito che, qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato sarà redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/17/decreto-cura-italia-congedi-bonus-baby-sitter-permessi-genitori-lavoratori

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