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Contrasto al Coronavirus negli ambienti di lavoro: le indicazioni dei Consulenti del Lavoro

Arriva con un approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro l’analisi del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali, al fine di fornire indicazioni operative che incrementino, all’interno degli ambienti lavorativi, l’efficacia delle misure precauzionali adottate dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19. Il documento provvede alla regolamentazione degli ingressi in azienda, dei dispositivi di sicurezza, dell’informativa che il datore di lavoro rende ai dipendenti in tema di dati personali.

Con un approfondimento del 17 marzo 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene a commento del Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto ad informare, non solo i dipendenti ma anche a chiunque entri in azienda riguardo le disposizioni delle autorità in tema di COVID-19: l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre o altri sintomi, l’impegno a rispettare tutte le indicazioni del datore di lavoro e delle pubbliche autorità nel fare accesso in azienda, il dovere di informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa.

Il datore di lavoro deve necessariamente implementare il sistema privacy adottato in azienda:

1) sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. Se tale rilevazione dovesse risultare superiore ai 37,5°, l’accesso ai luoghi di lavoro sarà precluso e la persona in tale stato verrà momentaneamente isolata. Il datore di lavoro dovrà pertanto designare per iscritto, eventualmente integrando e implementando precedenti incarichi, i soggetti che materialmente sono chiamati a compiere le operazioni di rilevamento della temperatura corporea, dando loro ogni necessaria istruzione in merito, anche dal punto di vista della protezione dei dati personali.

I dati personali raccolti “non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID – 19)”.

2) il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2.

3) evitare il più possibile il contatto tra personale interno e fornitori esterni, autisti, visitatori, fino ad arrivare agli estremi di installare o individuare servizi igienici dedicati per tutti gli “esterni”. Viene precisato che le norme, o meglio le raccomandazioni, del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto, che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aeree produttive.

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro comprese le tastiere, schermi touch, mouse.

Se ci fosse la necessità di organizzare interventi particolari o periodici di pulizia, il Protocollo prevede la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali anche in deroga.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani perché è obbligatorio che tutte le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

E’ necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, eccetera) quando la tipologia di lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro.

In questo punto il Protocollo interviene su turnazione, trasferte, smart working e rimodulazione dei livelli produttivi. In particolare, facendo riferimento al punto 7 del DPCM 11 marzo 2020, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, potranno:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione;

- procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi;

- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti;

- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;

- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore), generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 17/03/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2020/03/19/contrasto-coronavirus-ambienti-lavoro-indicazioni-consulenti-lavoro

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