• Home
  • News
  • Decreto Cura Italia: in GU le misure anti-crisi per imprese, professionisti e lavoratori

Decreto Cura Italia: in GU le misure anti-crisi per imprese, professionisti e lavoratori

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Cura Italia, che prevede misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus. Per il Fisco è prevista una serie di sospensioni relative ai termini di pagamento di entrate tributarie in favore di persone fisiche e non, localizzate sull’intero territorio nazionale. Tra i principali interventi per il lavoro è prevista l’estensione della cassa integrazione a tutti i settori produttivi su tutto il territorio nazionale, nuovi congedi e indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi costretti ad assentarsi per assistere i figli a casa da scuola e contributi per i liberi professionisti titolari di partita IVA. Per le PMI è previsto il rifinanziamento, ampliamento e potenziamento del Fondo di garanzia, il sostegno all'export e all'internazionalizzazione, nonché una moratoria straordinaria per le per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16 marzo 2020, recante le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Vediamo in brevele principali disposizioni.

Il decreto dispone una serie di sospensioni relative ai termini di pagamento di entrate tributarie e non in favore dei soggetti (persone fisiche e non) localizzate sull’intero territorio nazionale. In particolare:

- sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria;

- è sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria stabilendo che il versamento dovrà essere effettuato, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi , in un’unica soluzioneentro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020;

- è sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tral’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti dell’Imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020;

- è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 in favore degli esercenti attività d’impresa;

- è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa arte e professione. Per l’anno 2020 il credito d’imposta sarà riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro;

- è stabilita la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sospensione anche per i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, per la regolarizzazione delle istanze di interpello;

- è stabilita la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie. I versamenti saranno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Il decreto prevede una serie di nuove misure per il mondo del lavoro. In particolare prevede:

- un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario che andrà a sostituire i precedenti ammortizzatori sociali in favore delle aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e/o delle aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;

- una nuova cassa integrazione in deroga che potrà essere autorizzata dalle Regioni in favore delle imprese per cui non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto;

- una indennità una tantum pari a 500 euro in favore di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo;

- la proroga del termine per la presentazione della domanda di disoccupazione agricola per l’anno 2019, al giorno 1° giugno 2020;

- la proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione NASPI e DISCOLL che sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

- l’introduzione del lavoro agile: ai lavoratori del settore privato, affetti da gravi e comprovate patologie, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. Riconoscimento del lavoro agile anche per i dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

- il congedo specifico per i lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni del settore privato pari al 50 per cento della retribuzione che fruiscano a decorrere dal 5 marzo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, di un congedo specifico. Tale indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. In alternativa al congedo, il dipendente può scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby setting nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. Stesso importo anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- l’incremento del numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa che è incrementato di ulteriori dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020;

- un premio di 100 euro da rapportare al numero dei giorni svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 per i titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40mila euro;

- la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

- il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore di:

1) liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

2) lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata;

3) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago;

4) lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione;

5) operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

6) lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

L’indennità, riconosciuta come detto per il mese di marzo, non concorre alla formazione del reddito e sarà erogata dall’INPS a seguito di apposita richiesta.

Il decreto prevede misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario in particolare attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI a cui, per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, si applicano, tra le altre, le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;

c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Tra le misure a sostegno delle imprese è previsto inoltre che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla data della cessione e importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione e in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, di misure di sostegno finanziario come le aperture di credito, la proroga per i prestiti non rateali e la sospensione dei pagamenti fino al 30 settembre 2020 del pagamento dei mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.

Decreto legge 17/03/2020 n. 18 (G.U. 17/03/2020, n. 70)

Decreto legge 17/03/2020 n. 18 (G.U. 17/03/2020, n. 70)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/18/decreto-cura-italia-gu-misure-anti-crisi-imprese-professionisti-lavoratori

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble