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Cura Italia: prime indicazioni per cassa integrazione, assegno ordinario e cig in deroga

Arriva dall’INPS il messaggio n. 1287 del 2020, con cui l’Istituto specifica requisiti e modalità di richiesta dei trattamenti di integrazione salariale spettanti ai lavoratori dipendenti per cui è prevista la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a fronte dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Le misure di sostegno al reddito prevedono l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.

L’INPS interviene con il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, definendo le tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga, introdotte dal decreto Cura Italia del 17 marzo 2020.

L’Istituto comunica che nei prossimi giorni saranno rese disponibili le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

Sono beneficiarie del trattamento di Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”:

- le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

- le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

- le imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

- le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

- le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

- le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

- le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

- le imprese addette all'armamento ferroviario;

- le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

- le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

- le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

- le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

La domanda può essere presentata, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

Ne sono beneficiari:

- per il Fondo di integrazione salariale (FIS): i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.

- Per i Fondi di solidarietà di settore: i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

- Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Non è richiesta la presentazione, in allegato alla domanda, della relazione tecnica, ma soltanto dell’elenco dei lavoratori beneficiari.

Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non si tiene conto:

- del limite delle 52 settimane nel biennio mobile;

- del limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;

- del limite di 1/3 delle ore lavorabili.

I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

- per un periodo non superiore a nove settimane;

- a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

- sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;

Possono accedere al trattamento i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:

- il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;

- la lista dei beneficiari.

E’ previsto esclusivamente pagamento diretto e dunque il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all’Istituto il modello “SR 41”.

INPS, messaggio 20/03/2020, n. 1287

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/03/21/cura-italia-prime-indicazioni-cassa-integrazione-assegno-ordinario-cig-deroga

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