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Coronavirus e sicurezza sul lavoro: le regole e gli adempimenti per essere in regola

Per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro, il Governo e le parti sociali hanno firmato un protocollo condiviso di regolamentazione valido per tutte le aziende e su tutto il territorio nazionale. Nel documento vengono disciplinate le modalità di ingresso in azienda dei lavoratori con riferimento al controllo della corporatura corporea, l’obbligo di comunicazione dell’eventuale variazione del rischio biologico derivante dal virus, l’aggiornamento del DVR, nonché l’individuazione dei soggetti autorizzati alla raccolta e al trattamento dei dati dei lavoratori necessari per prevenire arginare il rischio epidemico in azienda. Quali sono le attività che il datore deve mettere in campo per essere in regola con i nuovi obblighi?

In data 14 marzo 2020 Governo e parti sociali hanno firmato un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus (COVID-19) negli ambienti di lavoro che va applicato in tutte le aziende su tutto il territorio nazionale.

Di particolare interesse da un punto di vista della sicurezza e salute ma con particolare implicazione con riguardo alla privacy dei lavoratori è la parte relativa alle modalità di ingresso in azienda.

Il protocollo ammette che il datore di lavoro sottoponga il personale, prima dell’accesso in azienda, al controllo della corporatura corporea, vietando l’ingresso qualora questa sia superiore ai 37,5°.

I lavoratori in tale condizione dovranno essere – spiega il protocollo - momentaneamente isolate e fornite di mascherine.

Tuttavia, questi non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Sempre il protocollo stabilisce che il datore di lavoro deve informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

In data 2 marzo 2020 il Garante della privacy era già intervenuto con comunicato stampa in materia mostrandosi contrario a iniziative di raccolta di dati da parte dei datori di lavoro che si stavano già attivando spontaneamente raccogliendo, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni sulla presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio, nonché acquisendo dai propri dipendenti autodichiarazioni sull’assenza di sintomi influenzali e vicende relative alla sfera privata.

A tal proposito il Garante aveva chiarito che i datori di lavoro dovevano astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore stesso e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extralavorativa, che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti, in quanto la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.

Per il Garante l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus ed alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spetterebbero solo agli operatori sanitari ed al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

La questione sicurezza sul lavoro in questo ambito è molto rilevante tanto che già il Garante per la privacy nel comunicato del 2 marzo aveva sottolineato che sulla questione emergenza COVID-19:

- restava fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.;

- permanevano i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio biologico derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.

Alla luce, quindi, del protocollo condiviso da Governo e parti sociali e delle indicazioni tempo fornite dal Garante cosa deve fare il datore di lavoro che volesse misurare la temperatura dei suoi dipendenti o volesse richiedere il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19?

Innanzitutto, occorre che i datori di lavoro aggiornino il proprio DVR prevedendo misure di contenimento del coronavirus in relazione all’attività svolta.

Per chi scrive, al di là di quello che il Protocollo consente, per poter rilevare la temperatura corporea in tempo reale occorre che dal DVR emerga la necessità di farlo.

Posto ciò, come lo stesso protocollo rammenta nelle note, questo costituisce un trattamento di dati personali e deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

A tal fine occorre innanzitutto fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali adeguatamente aggiornata indicando:

- quale finalità del trattamento, la prevenzione da contagio COVID-19;

- quale base giuridica, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;

- con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può fare riferimento al termine dello stato d’emergenza.

Inoltre, non si dovrebbe identificare il soggetto né registrare il dato della temperatura acquisita a meno che non sia necessario per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.

Non meno importante è la necessità di definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate per proteggere i dati, cominciando con l’individuazione dei soggetti autorizzati a trattare tali dati e fornendo loro le istruzioni del caso.

A tal fine lo stesso protocollo ricorda che i dati potranno essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Qualora poi dal controllo dovesse emergere che un lavoratore dovesse avere una temperatura superiore a 37,5°, se si dovesse optare per il suo isolamento momentaneo occorrerebbe assicurare modalità tali da garantire la sua riservatezza e la sua dignità.

Le stesse garanzie vanno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, nonché nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria.

Dubbi si esprimono, poi, anche riguardo alla possibilità che il datore di lavoro possa richiedere una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Tuttavia, se ciò dovesse essere previsto dal DVR, sarebbe possibile farlo ma, trattandosi anche nel caso di specie di trattamento dei dati, oltre all’informativa adeguatamente aggiornata, si ricorda che potranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19, senza eccedere nella richiesta di informazioni in merito, ad esempio, ai luoghi visitati ed alle persone risultate positive con cui si hanno avuto contatti.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2020/03/23/coronavirus-sicurezza-lavoro-regole-adempimenti-regola

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