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CIG, licenziamento, smart working: le risposte dei Consulenti del Lavoro

Lo smart working può essere attivato anche per gli apprendisti, purché sia garantita la necessaria formazione e siano create le condizioni volte a garantire una stretta interazione tra il tutor aziendale e il giovane che presta la sua attività. E’ uno dei chiarimenti forniti dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 23 marzo 2020, nella quale si da risposta ai quesiti pervenuti nel corso del 25° Forum Lavoro/Fiscale dedicato al decreto Cura Italia. Altri chiarimenti riguardano il premio di 100 euro in busta paga a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, il credito d’imposta per botteghe e negozi, le detrazioni fiscali per erogazioni liberali, il godimento di ferie o permessi, la rettifica delle domande di FIS e i licenziamenti.

A vantaggio di tutti i Consulenti del Lavoro impegnati nella gestione dell’emergenza sanitaria, la Fondazione Studi fornirà una serie di documenti, formulati in modalità domanda/risposta, con l’obiettivo di fugare ogni dubbio interpretativo sui provvedimenti straordinari in vigore.

Si parte dal presente approfondimento, contenente tutte le risposte ai quesiti posti nel corso del 25° Forum Lavoro/Fiscale “Speciale Coronavirus” del 19.03.2020

Gli argomenti in questione: premio di 100 euro a favore dei dipendenti pubblici e privati, requisiti per il c.d. credito d’imposta botteghe e negozi, detrazioni fiscali per erogazioni liberali, godimento diferie o permessi, lavoro in smart working per tirocinanti ed apprendisti, rettificadomande FIS, procedure licenziamenti.

Il decreto prevede l’erogazione di un premio di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L’importo deve essere ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede ordinaria di lavoro nel mese di marzo. Il premio non concorre alla formazione del reddito. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta recuperano i premi erogati mediante l’istituto della compensazione.

Il decreto riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività essenziali come farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

Il decreto introduce una detrazione dall’imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per le erogazioni liberali effettuate, con il medesimo fine, dai soggetti titolari di reddito d’impresa, le predette erogazioni sono deducibili. Il

A tal fine si estendono le disposizioni previste per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti.

Ai fini IRAP le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Si ritiene che il datore di lavoro possa disporre il godimento di ferie e permessi ispirandosi al generale principio di correttezza e buona fede.

Inoltre non c’è nessun obbligo a far godere preventivamente le ferie residue al 31 dicembre.

Il lavoratore può rifiutarsi di rendere la prestazione lavorativa solo in presenza di condizioni ambientali e lavorative che ostano al corretto svolgimento della prestazione e non sono imputabili al lavoratore stesso (assenza di negligenza).

Anche al lavoratore in smart working va consentito il godimento di ferie.

Diverse Regioni hanno predisposto la sospensione delle attività svolte dai tirocinanti per

l’emergenza sanitaria. In assenza di precise disposizioni da parte delle singole Regioni si ritiene che il tirocinante non possa svolgere alcuna attività in smart working.

A tal proposito, si riscontrano alcune eccezioni, come la Regione Lombardia che consente di svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smart working. In tal caso, però, dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza con

questa modalità.

Sì, è possibile, non vi sono preclusioni. Si ricorda però che il datore di lavoro deve ricorrere il più possibile al lavoro agile e rispondere all'obbligo di tutela della salute del lavoratore ponderando il ricorso a qualsiasi prestazione "in sede" e verificandone la effettiva necessità durante l'emergenza sanitaria.

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Dunque, si ritiene possibile attivare contratti di smart working con gli apprendisti, purché sia garantita la necessaria formazione e siano create le condizioni volte a garantire una stretta interazione tra il tutor aziendale e il giovane che presta la sua attività.

L’INPS ha precisato che le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. La rettifica sembra quindi possibile ove riferita ad una domanda diversa rispetto a quella legata al Covid-19.

Se i licenziamenti sono “successivi al 23 febbraio 2020” ma perfezionati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020), sono efficaci e non incorrono nella sospensione disposta dall’art. 46 del “Cura Italia”. In caso contrario sarebbero impediti dal divieto della loro disposizione.

Il licenziamento è valido perché gli effetti del licenziamento giuridicamente si perfezionano con la ricezione della lettera stessa, altra cosa è l’adempimento amministrativo come l’invio dell’UniLav.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 23/03/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/24/cig-licenziamento-smart-working-risposte-consulenti-lavoro

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