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Coronavirus: misure restrittive in vigore fino al 13 aprile

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio che prevede la proroga, dal 4 aprile e fino al prossimo 13 aprile, delle disposizioni dei DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 assunta di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tra le novità la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese anche le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 che, visto l’evolversi della situazione epidemiologica legata al virus COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus, dispone la proroga dal 4 aprile e fino al 13 aprile, di tutte le misure urgenti di contenimento approvate a partire nel marzo 2020, nello specifico di quelle contenute nei DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

E’ utile ricordare che in particolare sono sospese le attività commerciali al dettaglio sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Fanno eccezione le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, obbligate, nell’esercizio della loro attività, a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Il decreto dispone la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Il decreto prevede inoltre la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese anche le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/04/2020 (Gazzetta Ufficiale 02/04/2020, n. 88)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/03/coronavirus-misure-restrittive-vigore-13-aprile

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