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Coronavirus: tutela infortunistica per i casi di contagio avvenuti al lavoro

Arriva la circolare INAIL n. 13 del 2020, con cui l’Istituto prende in esame la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni INAIL e la tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, i termini di prescrizione e di revisione della rendita su domanda del titolare.

L’INAIL interviene, con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, riguardo la sospensione sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Sono sospesi anche i termini di revisione della rendita su domanda del titolare. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Per le malattie professionali, il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per quelle che non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile, che sancisce la decorrenza per le malattie professionali.

Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Inail in cui si avvisano i superstiti della facoltà di presentare la richiesta di rendita.

Sono sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare: in caso di infortunio e/o malattia professionale, alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), l’INAIL e l’assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio. La data di inizio per il computo dei dieci o quindici anni coincide con la data di decorrenza della rendita.

La rimessione nei termini avrà una durata pari al periodo che intercorre tra il 23 febbraio e il 15 maggio.

Le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Con riferimento ai casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro, l’INAIL specifica che sono destinatari della tutela gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

Nei casi accertati di infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all’INAIL, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio.

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con INAIL che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.

INAIL, circolare 03/04/2020, n. 13

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2020/04/04/coronavirus-tutela-infortunistica-casi-contagio-avvenuti-lavoro

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