• Home
  • News
  • Professionisti: come chiedere il trattamento di integrazione salariale

Professionisti: come chiedere il trattamento di integrazione salariale

Un passaggio importante della circolare INPS n. 47/2020 è dedicata ai Fondi bilaterali istituiti da poco (con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), ma non ancora resi operativi attesa la mancanza di intervento del Comitato amministratore. Si tratta, nello specifico, dei Fondi di solidarietà dei servizi ambientali e delle attività professionali (quest’ultimo interessa particolarmente gli studi dei consulenti del lavoro, dei commercialisti, degli avvocati e degli altri liberi professionisti iscritti agli Albi professionali). Cosa succede per le integrazioni salariali richieste da tali datori di lavoro? Inoltre, quali ammortizzatori sociali si possono chiedere nel settore agricolo?

I Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano ed i Fondi bilaterali di settore sono chiamati a svolgere, con modalità assolutamente diverse, interventi integrativi nei confronti dei lavoratori coinvolti nella crisi epidemiologica.

La circolare INPS n. 47/2020 incentra la propria attenzione soprattutto sul fondo dei lavoratori somministrati e su quello dell’artigianato sostenendo, soprattutto per quest’ultimo, l’obbligo di intervenire anche in quelle situazioni in cui le aziende non sono in regola con i versamenti al Fondo: d’altra parte, si rimarca che lo Stato ha previsto specifici finanziamenti pari ad 80 milioni di euro.

Un discorso a parte va fatto per l’agricoltura ove per le integrazioni COVID-19 viene richiamata la CISOA, ossia l’integrazione per gli operai agricoli e gli impiegati a tempo indeterminato e per i quali viene invocata, nel caso di specie, la causale di evento imprevedibile già previsto dall’art. 8 della legge n. 457/1972.

Assegno ordinario dei Fondi bilaterali e dei Fondi delle province Autonome di Trento e Bolzano

In ordine agli strumenti integrativi previsti dai Fondi bilaterali, la circolare n. 47/2020 espone alcuni principi essenziali che fanno un minimo di chiarezza.

La causale COVID-19 nazionale è finanziata con 80 milioni di euro dallo Stato. Ciò significa che i datori di lavoro iscritti ai Fondi che, hanno superato il tetto previsto o che hanno una disponibilità parziale, possono chiedere l’accesso alle prestazioni di assegno ordinario e, in assenza di altri motivi ostativi, potranno accedere alle prestazioni: laddove l’accesso al Fondo sia subordinato all’espletamento delle procedure sindacali o all’accordo con le organizzazioni dei lavoratori, sarà ritenuto valido anche un verbale stipulato, telematicamente, in data successiva. Sul punto, la circolare n. 38/2000, emessa dall’Istituto sulla scorta del contenuto del D.L. n. 9/2000, ha ricordato ai Fondi la necessità di procedure oltremodo accelerate che partano dalla constatazione della imprevedibilità della crisi epidemiologica, con la conseguenza che non può essere richiesta ai datori di lavoro alcuna scheda tecnica o documentazione probatoria.

Le prestazioni riconosciute ai lavoratori possono essere conguagliate o, in via del tutto eccezionale, richieste, quale pagamento diretto, all’INPS.

La Province di Trento e Bolzano richiedono, in via ordinaria, una anzianità lavorativa nell’unità produttiva di 30 giorni in luogo dei 90 giorni per la CIGO: ebbene, in questo caso, neanche l’anzianità di 30 giorni può essere richiesta.

Un passaggio importante la circolare INPS n. 47/2020 lo dedica a quei Fondi bilaterali, da poco istituiti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei servizi ambientali e delle attività professionali (quest’ultimo interessa particolarmente gli studi dei consulenti del lavoro, dei commercialisti, degli avvocati, ecc.) che sono stati costituiti ma che non sono ancora operativi attesa la mancanza del Comitato amministratore.

Cosa succede per le integrazioni salariali richieste da questi datori di lavoro?

Quelli che occupano più di 5 dipendenti debbono ricorrere al FIS, mentre quelli che presentano un organico minore debbono accedere alle provvidenze della CIG in deroga.

Vado, ora, ad esaminare ciò che la circolare n. 47 afferma per il Fondo di solidarietà del settore artigiano.

La circolare INPS n. 47/2020 afferma che:

a) l’istanza può essere presentata da qualunque impresa del settore a prescindere dai limiti dimensionali;

b) non è preclusivo alla presentazione della domanda il fatto che l’azienda non sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo;

c) l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario erogato dal Fondo con la causale del coronavirus è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.

L’istanza va presentata al Fondo di riferimento (la cosa vale anche per le Agenzie di Lavoro in favore dei lavoratori somministrati) e non all’INPS: la nota dell’Istituto chiarisce, quasi ce ne fosse bisogno, che le aziende interessate dovranno ricorrere all’ammortizzatore ordinario del Fondo e non alla CIG in deroga.

Nel settore agricolo sono vigenti, a livello di ammortizzatori sociali, l’art. 8 e seguenti della legge n. 457/1972 il quale dispone la concessione della CISOA (Cassa integrazione speciale operai agricoli) per intemperie stagionali e per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.

La situazione emergenziale ha fatto sì che l’Istituto prevedesse una apposita causale “COVID-19 CISOA”, rientrante tra le cause non imputabili.

L’iter procedimentale di concessione è del tutto diverso dagli altri settori, in quanto l’autorizzazione viene concessa da una commissione provinciale ove, oltre al rappresentante dell’INPS, sono presenti i rappresentanti delle parti sociali ed il Capo dell’Ispettorato territoriale del Lavoro in qualità di presidente.

L’istanza va presentata alla sede INPS competente per territorio che deve verificare se nell’anno sia stato superato per ogni lavoratore beneficiario il limite delle 90 giornate: la particolarità del momento fa sì che il parere dei membri della commissione possa essere trasmesso alle sedi in via telematica, dopo l’invio della pratica agli stessi, entro 20 giorni (anche per la trasmissione il termine di 20 giorni sussiste ed è perentorio). In caso di silenzio, il parere si intende favorevole.

Il termine di presentazione della domanda è il solito della causale coronavirus: entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione o della riduzione di orario.

Ma, quali sono le imprese interessate e, soprattutto, chi sono i lavoratori beneficiari?

Chiarisco, da subito, che non rientrano nella CISOA le cooperative agricole ed i loro consorzi che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei soci o che derivano dall’allevamento degli animali, dalla silvicoltura o dalla coltivazione dei terreni: la ragione è semplice in quanto l’art. 10 del D.L.vo n. 148/2015 le ricomprende sotto l’ombrello protettivo della CIGO.

Rientrano, invece, nel campo di applicazione:

a) le aziende appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;

b) i consorzi di irrigazione e miglioramento fondiario, quelli di bonifica, di rimboschimento e sistemazioni montane, con riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla somministrazione delle acque per uso irriguo o per lavori di forestazione;

c) le imprese che provvedono alla cura della fauna ed all’esercizio controllato della caccia;

d) le imprese che raccolgono i prodotti agricoli, limitatamente al personale impiegato in tale attività;

e) le imprese di acquacoltura, allorquando i redditi derivanti sono prevalenti rispetto alle altre attività non agricole svolte (legge n. 102/1992);

f) le Amministrazioni Pubbliche che gestiscono imprese agricole o di forestazione, limitatamente agli operai con contratto di diritto privato).

L’elenco dei lavoratori beneficiari risente della peculiarità delle disposizioni del settore agricolo. Esso comprende:

a) i quadri, gli impiegati e gli operai assunti a tempo indeterminato;

b) gli apprendisti, con contratto professionalizzante (art. 2 del D.L.vo n. 148/2015) che abbiano effettuato almeno 181 giornate presso la stessa azienda;

c) i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato delle cooperative, inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

Per quel che riguarda l’importo massimo è quello previsto per la CIGO ed il FIS: tale è il richiamo che la circolare n. 47/2020 effettua rimandando all’art. 3, comma 5, del D.L.vo n. 148/2015.

Per quel che concerne, invece, il pagamento, la modalità usuale è quella dell’anticipo da parte dell’azienda con successivo conguaglio, ferma restando la possibilità del pagamento diretto da parte dell’Istituto, previa istanza del datore di lavoro, non supportata dalla documentazione comprovante le difficoltà di natura economica.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/04/professionisti-chiedere-trattamento-integrazione-salariale

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble