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Premio di 100 euro ai dipendenti presenti in azienda a marzo: l'analisi dei Consulenti del lavoro

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l'approfondimento del 9 aprile 2020 illustra come si determina, chi ottiene e chi versa il premio pari a 100 euro, e il ruolo del datore di lavoro quale sostituto di imposta. La norma premiale è rivolta ai dipendenti che hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa in sicurezza nel rispetto delle norme sanitarie e comportamentali presso la propria sede di lavoro, nel mese di marzo. Nei criteri di determinazione si tiene conto esclusivamente del reddito da lavoro dipendente assoggettato a tassazione IRPEF dell’anno 2019 non superiore a 40.000 euro e del rapporto tra le ore effettive lavorate e le ore lavorabili nel mese, come previsto dal CCNL.

Il decreto legge del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, prevede l’erogazione di un premio di importo netto pari a 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo nel 2019 non superiore a 40.000 euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

I Consulenti del lavoro, con l’approfondimento del 9 aprile 2020, riassumono le procedure relative alla erogazione del premio.

Rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate e ore lavorabili nel mese come previsto dal contratto individuale di lavoro vigente tra le parti, indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time oppure part time.

Le assenze per ferie e malattia, nel calcolo del rapporto ai giorni di lavoro, non devono essere considerate, vanno neutralizzate. Lo stesso metodo deve essere utilizzato per tutte le altre assenze giustificate, comprese le aspettative senza assegni.

Il premio va riconosciuto, con le stesse modalità anche ai lavoratori in trasferta presso clienti, in missione oppure presso sedi secondarie.

Non rientrano nel calcolo per il premio in quanto lo stesso è destinato a coloro che hanno continuato a svolgere la prestazione lavorativa nella propria sede di lavoro.

Nel caso in cui il dipendente abbia alternato nella stessa giornata sia lavoro agile che prestazione lavorativa in azienda, si ritiene che la giornata debba rientrare nel computo.

Si tiene conto esclusivamente del reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF dell’anno 2019. Non rileva il reddito assoggettato a tassazione sostitutiva, come i premi di risultato con imposta al 10%, o a tassazione separata.

Per attestare i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno 2019, il dipendente assunto nel 2020 dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione.

I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente avviene tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel – Fisco on line) e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

Per il modello F24 è stato istituito il codice “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato”;

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP) il codice “169E” parimenti denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato”.

All'interno del documento anche alcuni utili e concreti esempi di calcolo.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 09/04/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2020/04/10/100-euro-lavora-marzo-individuare-importo-spettante

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