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Infortunio da Coronavirus: quali categorie di lavoratori sono tutelate anche in itinere

Con le Faq pubblicate sul proprio portale istituzionale, l’INAIL ha fornito alcune specifiche indicazioni riguardo i casi di infortunio per infezione da Coronavirus avvenuta in correlazione con l’attività lavorativa svolta. L’Istituto scioglie così alcuni dubbi legati all’accertamento medico-legale e alla tutela assicurativa dei casi di contagio sul lavoro, ma anche riguardo le modalità di riconoscimento dell’infortunio alle categorie di lavoratori per le quali vale la presunzione di esposizione professionale.

L’ INAIL ha pubblicato sul proprio portale istituzionale le prime FAQ riguardo l’accertamento medico legale e la tutela assicurativi prevista per i casi di infezione da nuovo Coronavirus, che va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo COVID-19, in tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. La fattispecie riguarda ovviamente gli operatori sanitari. Ma anche gli addetti ad altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico: front-office, addetti alla cassa, addetti alle vendite, personale non sanitario operante all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi.

Anche gli operatori socio- sanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e i tassisti rientrano appieno tra quelle di lavoratori con elevato rischio di contagio per le quali far valere la presunzione di esposizione professionale.

L’infezione da Covid-19 tutelabile può derivare anche da infortunio in itinere, in considerazione della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.

Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio e Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all’INAIL il certificato di infortunio. La conferma diagnostica rappresenta il momento da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all’epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro. La riserva di regolarità deve essere posta in tutti i casi in cui i dati sanitari disponibili non consentono di porre diagnosi di certezza. In caso di assenza di infezione da nuovo Coronavirus, il caso non potrà essere accolto dall’INAIL per mancanza dell’evento tutelato, cioè della malattia- infortunio.

Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto.

Pur essendo gli uffici INAIl ancora aperti, in questa fase emergenziale, in cui non devono avvenire spostamenti dal proprio domicilio se non giustificati, è preferibile contattare telefonicamente la sede per avere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere. La Sovrintendenza sanitaria centrale ha impartito, infatti, istruzioni per la trattazione medico-legale dei casi che riducono allo stretto indispensabile gli accessi presso le sedi e ha indicato le misure organizzative per assicurare comunque adeguate cure ai soggetti tutelati.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2020/04/11/infortunio-coronavirus-categorie-lavoratori-tutelate-itinere

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