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Sospensione contributiva del decreto Liquidità: per chi e a quali condizioni

I versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria eventualmente scaduti il 16 marzo 2020 sono differiti, senza applicazione di sanzioni o interessi, al 16 aprile 2020. Lo prevede il decreto Liquidità con l’obiettivo di venire incontro alle aziende e ai professionisti in difficoltà per via dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, per i mesi di aprile e di maggio, il decreto prevede la sospensione del pagamento delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi.

Sospensione “condizionata” del pagamento di ritenute, premi e contributi. E’ una delle principali novità in materia di lavoro introdotte dal D.L. n. 23/2020 (c.d. decreto Liquidità) adottato dall'Esecutivo per fronteggiare la perdurante necessità ed urgenza di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’art. 18 prevede la sospensione con rinvio del pagamento di ritenute, premi e contributi ma, a differenza del precedente decreto, con alcune limitazioni.

Più precisamente è stata prevista la sospensione, per i mesi di aprile e di maggio, dei versamenti delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24, DPR n.600/1973), delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta, nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Queste agevolazioni, tuttavia, sono adesso destinate:

· Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto Liquidità), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

· Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

· Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

· Agli enti non commerciali (es. enti pubblici, fondazioni, associazioni varie), compresi gli enti del terzo settore (es. organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

I versamenti così sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Non sarà possibile chiedere il rimborso di quanto eventualmente già versato.

In mancanza di archivi telematici condivisi, per verificare il possesso dei requisiti economici (fatturato o corrispettivi) delle imprese che richiedono il beneficio della sospensione del versamento dei contributi, è stato ideato un meccanismo all’apparenza farraginoso e comunque tutto da definire mediante successivi accordi fra le parti. E’ previsto, difatti, che gli istituti (fra tutti INPS e INAIL) comunichino all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi e dei premi e restino, così, in attesa dei relativi riscontri da parte dell’Agenzia.

L’art. 18, comma 8 rammenta, inoltre, che restano ferme ed impregiudicate le seguenti agevolazioni già previste nei precedenti decreti:

· Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e per tutti i soggetti di cui all’art. 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (es. i gestori di teatri, di cinema, di ricevitorie, di ristoranti, di gelaterie, di pasticcerie, di bar, di asili nido, di RSA, di trasporto, ecc.), sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (artt. 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi (cfr. art. 8, co. 1, DL n. 9/2020; art. 61, co. 2 e 4, DL n. 18/2020);

· Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (artt. 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi (cfr. art. 8, co. 1, DL n. 9/2020; art. 61, co. 5, DL n. 18/2020).

Come evidenziato, infine, nella circolare INPS n. 52 del 09 aprile 2020, per i soggetti previsti e per i periodi indicati, sono altresì sospesi:

· I versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto e le note di rettifica;

· Le quote a carico dei lavoratori, anche se trattenute;

· Le quote di TFR da versare al Fondo di tesoreria.

Sono differiti al 16 aprile 2020 i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria eventualmente scaduti il 16 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi (art. 21).

L’art. 37 del DL n. 23/2020, ad integrazione delle precedenti misure emergenziali, contempla la proroga dei termini previsti per la definizione dei procedimenti amministrativi. In particolare, il termine del 15 aprile 2020 originariamente previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del DL n. 18/2020, viene ora posticipato al 15 maggio 2020.

Ne discende la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data, fino al prossimo 15 maggio (fatte salve eventuali ulteriori proroghe); fra questi assumono particolare rilievo per l'attività ispettiva:

· I termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla legge n. 689/1981 con specifico riferimento al termine di decadenza (art. 14) e al termine di prescrizione (art. 28);

· Il termine per la trattazione dei ricorsi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale) nonché degli artt. 12 (ricorso avverso il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali al Comitato per i rapporti di lavoro), 16 (ricorsi al direttore della sede territoriale dell’ITL avverso verbali adottati dagli ufficiali e agenti di p.g.) e 17 (ricorso avverso verbali unici di contestazione e verbali ispettivi del personale dell’INL al Comitato per i rapporti di lavoro) del D.Lgs. n. 124/2004;

· Il termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 (prescrizione obbligatoria prevista in caso di accertata violazione contravvenzionale punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda), con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”. Non possono considerarsi procrastinabili, invece, le verifiche concernenti la regolarizzazione di violazioni che espongono i lavoratori ad un rischio immediato come, ad esempio, le ipotesi di un “divieto d’uso di attrezzature” o di un “fermo di lavorazioni” (INL, nota n. 2333 del 30 marzo 2020);

· Il termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/15/sospensione-contributiva-decreto-liquidita-condizioni

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