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Congedo Covid-19: compatibilità ad ampio raggio

Il congedo Covid-19 è compatibile con il bonus 600 euro previsto dal decreto Cura Italia ed erogato dall’INPS ai titolari di partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato e lavoratori dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid. Lo chiarisce l’INPS con il messaggio n. 1621 del 2020 evidenziando che è ammissibile il ricorso al congedo straordinario con la fruizione del bonus sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare. Con quali altri istituti è compatibile il congedo Covid-19?

L’INPS, con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19. In particolare, l’Istituto evidenzia alcune incompatibilità nell’utilizzo del congedo parentale straordinario rispetto a situazioni che si possono verificare all’interno della famiglia ovvero nell’utilizzo di altri strumenti a supporto della genitorialità.

Parliamo del congedo previsto dall’articolo 23, del Decreto “Cura Italia” (decreto-legge n. 18/2020), in capo ai genitori di figli (fino a 16 anni, retribuito fino a 12 anni) durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il limite di età non si applica se il figlio ha una disabilità grave (art. 4, comma 1, legge n. 104/1992) ed è iscritto ad una scuola o ospitato in un centro assistenziale.

Preliminarmente va chiarito che il congedo è pari a 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio) e può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (per coppia) di 15 giorni. Inoltre, il periodo di congedo COVID-19 può essere richiesto anche per singole giornate (non ad ore), con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, giorni di permesso 104, ecc.).

Infine, la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare il genitore non richiedente, iscritto nello stesso stato di famiglia, non sia:

‐ beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

disoccupato o non lavoratore.

N.B. Ricordo che, secondo quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, si considera disoccupato il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego. Infine, si considera disoccupato anche un lavoratore dipendente con un reddito inferiore a 8.145 euro e un lavoratore autonomo con un reddito inferiore a 4.800 euro.

Qualora il genitore sia separato o divorziato, con affido esclusivo del figlio e non residente nella stessa abitazione dell’altro genitore, potrà fruire del congedo COVID-19 a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.

Un primo chiarimento, l’Istituto lo pronuncia per quanto riguarda quei genitori che non hanno fruito del congedo COVID dal 5 marzo ma che hanno utilizzato altre forme di astensione dal lavoro (ad esempio, ferie e/o permessi). In questi casi, l’INPS invita, comunque, i lavoratori a presentare la domanda di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel suddetto periodo (massimo 15 giorni). Ciò significa che l’Istituto permette di poter rivedere quanto le parti (azienda e lavoratore) avevano previsto e cristallizzato in un periodo di paga anteriore rispetto a quello attuale. Infatti, dando la possibilità al lavoratore di intervenire sul mese di marzo, recuperando giorni di ferie e permessi in luogo di giorni di congedo COVID-19, impone al datore di lavoro di rivedere quanto specificato nel LUL relativamente ai giustificativi presenti nei giorni del mese.

Un secondo chiarimento, l’INPS lo formula in materia di compatibilità rispetto a istituti contrattuali specifici.

In particolare, il congedo COVID-19 è compatibile nei seguenti casi:

Istituto compatibileSpecifica
MalattiaQualora l’altro genitore sia malato
Maternità/paternitàQualora l’altro genitore sia in congedo di maternità/paternità è possibile richiedere il congedo COVID-19 per accudire eventuali altri figli presenti nel nucleo familiare, ad eccezione del figlio per il quale l’altro genitore sta fruendo del congedo di maternità/paternità.
Lavoro agileQualora l’altro genitore stia prestando la propria attività lavorativa in smart-working. Ciò in quanto il genitore “smart” non potrà occuparsi della cura dei figli.
FerieQualora l’altro genitore stia fruendo di un periodo di ferie.
Aspettativa non retribuitaQualora l’altro genitore abbia in essere una aspettativa non retribuita, in quanto il rapporto di lavoro è ancora attivo e non rientra nelle due fattispecie di esclusioni suindicate: - percettore di sostegno al reddito, - disoccupato o inoccupato.
Part-time e lavoro intermittenteQualora l’altro genitore abbia attivo un rapporto di lavoro a part-time (orizzontale, verticale o misto) o un contratto intermittente.
Indennità “una tantum”La percezione di una delle indennità, previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, del decreto-legge n. 18/2020, non preclude al lavoratore e al coniuge, la possibilità di fruire dei giorni di congedo COVID-19.
Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19. La motivazione è legata sempre al fatto che trattasi di sospensione e non di una cessazione dell’attività lavorativa.
Permessi legge n. 104/1992 (articolo 33, commi 3 e 6)È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi cd. legge 104.
Prolungamento del congedo parentaleÈ possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del prolungamento del congedo parentale, previsto dall’articolo 33, del Decreto legislativo n. 151/2001.
Congedo straordinarioÈ possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del congedo straordinario, previsto dall’articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo n. 151/2001.

Il messaggio si conclude chiarendo i termini della cumulabilità tra il congedo COVID-19 per figli con disabilità (previsto dall’articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 18/2020) e l’estensione del permesso cd. legge 104 (previsto dall’articolo 24 del decreto legge n. 18/2020). Quest’ultima disposizione prevede una estensione di 12 giorni dei permessi 104 per lavoratori disabili (articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992) e per l’assistenza a figli disabili (articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992).

L’Istituto evidenzia la possibilità di cumulare, nell’arco dello stesso mese, il congedo COVID-19 con i permessi 104, così come implementati dall’articolo 24 (12 giorni da consumarsi nei mesi di marzo e aprile 2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Analogamente, vista la natura emergenziale della tutela in capo ai lavoratori/genitori di figli con disabilità, l’INPS permette il cumulo, nell’arco dello stesso mese del congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale previsto per chi ha figli disabili fino ai 12 anni di età (articolo 33 del Decreto legislativo n. 151/2001) e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo n. 151/2001, anche fruito per lo stesso figlio.

L’INPS, infine, ricorda che nel caso in cui il lavoratore/genitore si trova in CIG/FIS con sospensione a zero ore, le 12 giornate di permesso cd. 104 non vengono riconosciute.

Qualora la CIG/FIS sia, invece, con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/16/bonus-600-euro-autonomi-compatibile-congedo-covid-19

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