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Golden power: esteso lo “scudo” del Governo a nuovi settori strategici

Alimentare, assicurativo, sanitario, finanziario e cybersicurezza: sono questi i settori produttivi a cui il decreto Liquidità estende l’applicazione dei “poteri speciali” della golden power per difendere le imprese italiane da speculatori internazionali. Atteso lo stato di emergenza epidemiologica attuale da Coronavirus, l’intento del Governo è quello di rafforzare la disciplina dei poteri speciali nei settori strategici che, in precedenza, erano la sicurezza nazionale, l’energia, i trasporti e le comunicazioni. Diventa più ampio, quindi, il campo di applicazione del “diritto di veto” che l’Esecutivo potrà esercitare su determinate operazioni di acquisizione di quote azionarie parziali o complessive di tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

L’Italia allarga il perimetro di difesa del golden power per proteggere le sue imprese da possibili operazioni ostili che, specialmente in questo periodo di crisi, potrebbero essere portate avanti da imprese straniere (anche europee) per approfittare dei “prezzi stracciati”.

Il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), infatti, ha esteso anche ai settori alimentare, assicurativo, sanitario, finanziario e della cybersicurezza, la possibilità di applicazione, da parte dell’Esecutivo, dei “poteri speciali” del golden power. La crisi economica portata dall’emergenza epidemiologica del Covid-19, infatti, sta indebolendo le imprese italiane, rendendole più indifese dinanzi a possibili scalate da parte di imprese straniere, che potrebbero acquisirle a fronte di investimenti non corrispondenti al reale valore dell’impresa Made in Italy, a grave rischio di aziende e lavoratori e, nel complesso dell’economia nazionale.

A godere di questa ulteriore protezione saranno quindi banche, assicurazioni, aziende dell’agroalimentare Made in Italy e in particolare le industrie impegnate a produrre materiale sanitario o farmaceutico, indispensabile per fronteggiare la grave crisi pandemica che sta attraversando il nostro Paese.

Le disposizioni del D.L. n. 23/2020 - Capo III, “Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica” (art. 15-17) - hanno lo specifico intento di rafforzare la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

In primo luogo, quindi, le norme anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo – l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del regolamento (UE) n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro:

- ai settori finanziario, creditizio e assicurativo,

- alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute,

- alla sicurezza alimentare;

- all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali:

- all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie.

Tale preventiva autorizzazione opera in concreto grazie a specifici obblighi di notifica, funzionali all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, allorquando vengano adottati particolari atti espressamente indicati dalla normativa: delibere, atti e operazioni concernenti asset strategici; delibere, atti o operazioni aventi ad oggetto il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie riguardanti l'introduzione di limiti al diritto di voto o al possesso azionario.

Il riferimento normativo a livello europeo in tema di golden power è da rinvenirsi nel regolamento (UE) 2019/452.

In concreto, il decreto Liquidità realizza l’estensione del campo di applicazione della disciplina della golden power modificando il D.L. n. 105/2019 e sostituendone l'art. 4-bis, comma 3 con i nuovi comma 3 e commi 3-bis, 3- ter, 3-quater.

Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi per non lasciare prive di regolamentazione giuridica talune operazioni, il decreto Liquidità introduce un regime transitorio finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea anche a settori previsti dal regolamento (UE) 2019/452 ma non dalla disciplina italiana e cioè la sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici (tra cui l'energia e le materie prime), la sicurezza alimentare, l’accesso a informazioni sensibili (compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni), libertà e pluralismo dei media, chiarendo che tra i settori oggetto di intervento vi è quello finanziario, nel quale si intendono compresi il settore creditizio e quello assicurativo.

Per contenere gli effetti negativi della pandemia, si introduce una disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2020, ai sensi della quale l'ambito applicativo dell'obbligo di notifica è esteso a tutte le operazioni descritte nei commi 2 e 5 dell'art. 2 del D.L. n. 21/2012, e riguardanti i settori di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 21/2012 (energia, trasporti e comunicazioni) e dell'art. 4 del regolamento (UE) 2019/452.

In particolare, sono soggette all'obbligo di notifica anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori specificati dal regolamento (UE) 2019/452, ivi compresi, quanto al settore finanziario, i settori creditizio e assicurativo, ovvero individuati con DPCM che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione.

Viene esteso, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti. Sono dunque soggetti all'obbligo di notifica anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Ue, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.

Ampliamento anche per le operazioni extra-europee, sempre transitorio: riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Ue, che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, qualora il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro. Dovranno anche essere notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50%.

Fino al 31 dicembre 2020, il presupposto per la valutazione degli investimenti esteri ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, ove fa riferimento al controllo, diretto o indiretto, del soggetto acquirente da parte di un Paese estero, sussiste anche laddove il Paese estero controllante sia uno Stato membro dell'Unione europea.

Si prevede la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.

La disciplina dei cosiddetti “poteri speciali”, attinenti alla governance di società operanti in settori considerati strategici era stata opera di un restyling normativa ad opera del D.L. n. 21/2012 il quale, per l’appunto, aveva ridefinito - in linea con il diritto Ue e anche mediante il rinvio ad appositi DPCM - l’ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio del Golden Power da parte dello Stato (in particolare, del Governo).

L’ambito di applicazione era costituito sino ad ora dalla sicurezza nazionale, dall’energia, dai trasporti e dalle comunicazioni. Tali “poteri speciali” comprendono, tra gli altri, la facoltà di determinate condizioni all’acquisito di partecipazioni, di porre il veto all’adozione di specifiche delibere societarie e di opporsi all’acquisto di partecipazioni. Con la Comunicazione 97/C 220/06, la Commissione UE aveva affermato che l'esercizio di questi “poteri speciali” deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su “criteri obiettivi, stabili e resi pubblici” e se è giustificato da “motivi imperiosi di interesse generale”.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/20/golden-power-esteso-scudo-governo-settori-strategici

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