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Coronavirus e fase 2: in GU le regole per la riapertura delle attività produttive

Il DPCM che detta le regole per la fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede la riapertura, a partire dal 4 maggio, delle aziende manifatturiere, edili e del commercio all’ingrosso collegato alle precedenti attività. La riapertura sarà condizionata all’adozione delle misure di sicurezza atte a ridurre il rischio da contagio nei propri ambienti di lavoro e durante lo svolgimento delle attività lavorative. Alle aziende è consentito svolgere le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020. Modificate inoltre le regole per gli spostamenti.

Approda in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 il DPCM 26 aprile 2020 che avvia la fase 2, per la riapertura delle attività produttive, con nuove misure per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito vengono riassunte le principali misura adottate.

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Il DPCM prevede, a partire dal 4 maggio l’apertura di:

- aziende manifatturiere;

- aziende edili;

- aziende del commercio all’ingrosso collegato alle precedenti attività.

La riapertura per queste aziende sarà condizionato all’adozione delle misure di sicurezza atte a ridurre il rischio da contagio nei propri ambienti di lavoro e durante lo svolgimento delle attività lavorative.

In particolare, i protocolli di sicurezza definiti dalle imprese dovranno essere conformi ai modelli sottoscritti il 24 aprile 2020 rispettivamente fra il Governo e le parti sociali e fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (per i cantieri).

Naturalmente per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza il decreto continua a consigliare che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (smart working)

Alle imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, è consentito svolgere le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

In riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sarà consentita anche l’attività di asporto rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di un metro anche al di fuori dal locale. E’ vietato sostare nelle immediate vicinanze dello stesso ed i prodotti venduti dovranno essere consumati al di fuori dei locali.

Il DPCM ricorda che sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, la novità consiste nel riconoscere tra le situazioni di necessità gli spostamenti per incontrare congiunti sempre nel rispetto divieto di assembramento e di distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni per le vie respiratorie.

Sono vietati comunque gli spostamenti con mezzi pubblici o privati, al di fuori della regione in cui attualmente ci si trova salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

E’ consentito inoltre:

- il rientro presso il proprio domicilio o residenza;

- l’accesso ai parchi, ville e giardini pubblici;

- svolgere individualmente attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona per l’attività sportiva e un metro per ogni altra attività.

Nulla di nuovo in ambito formativo e ricreativo dove permane la sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati).

Resta ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Restano sospese, per il momento, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Una delle conseguenze della riapertura delle aziende sarà un incremento della circolazione dei mezzi di trasporto pubblico e il DPCM richiama le disposizioni riportate nel protocollo di regolamentazione del settore sottoscritto in data 20 aprile.

L’erogazione del servizio deve comunque essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Allo scopo sarà obbligatorio contingentare la vendita dei biglietti in modo da consentire che i passeggeri possano viaggiare alla distanza di almeno un metro.

Ove questo distanziamento non sia possibile, i passeggeri dovranno comunque dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti). Deve inoltre essere sospesa l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

D.P.C.M. 26/04/2020 (G.U. 27/04/2020, n. 108)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/28/coronavirus-fase-2-gu-regole-riapertura-attivita-produttive

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