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Contratti a termine: deroga allo stop&go nelle aziende che utilizzano la Cassa integrazione

Il rinnovo del contratto a termine per le aziende che hanno fatto ricorso alla Cassa integrazione a causa dell’emergenza da Coronavirus è consentito anche in deroga alla regola dello stop&go. Tale regola stabilisce l’obbligo di prevedere, tra due contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, una “vacanza contrattuale” di almeno 10 giorni se il contratto cessato era di durata fino a sei mesi, ovvero di almeno di 20 giorni qualora il contratto cessato sia stato di durata superiore a 6 mesi. Il decreto Cura Italia convertito in legge dà la possibilità di derogare a tale regola, con quali effetti per i datori di lavoro?

Tra le modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto legge “Cura Italia” (decreto legge n. 18/2020), ve ne è una di particolare interesse per quanto riguarda i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro flessibile. Infatti, nelle scorse settimane è esplosa la polemica legata ai rinnovi ed alle proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato per le aziende chiuse a seguito delle disposizioni emergenziali che si sono susseguite in questi ultimi due mesi, e comunque, per tutte quelle aziende che, in virtù di questa crisi sanitaria e, conseguentemente, economica, hanno dovuto ridurre la produzione richiedendo, contestualmente, la Cassa integrazione.

La problematica nasce dal fatto che la normativa ordinaria non prevede la possibilità, per le aziende fruitrici di un ammortizzatore sociale, di apporre un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato. La norma “incriminata” è l’articolo 20, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 81/2015, meglio conosciuto come “Testo Unico dei Contratti di lavoro”.

L’articolo in questione dispone il divieto di assumere e/o prorogare rapporti di lavoro a termine, presso le unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni. Unica eccezione è relativa ai rapporti di lavoro che riguardano lavoratori adibiti a mansioni diverse rispetto a quelle a cui si riferisce la richiesta di ammortizzatore sociale.

Detta disposizione è replicata, quasi come una sorta di copia-incolla, tra i divieti previsti nella normativa sulla somministrazione di lavoro. Anche in questo caso, il legislatore del Jobs act ha stabilito l’impossibilità di stipulare contratti di somministrazione di lavoro presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro.

Le prescrizioni nascono, necessariamente, per contenere eventuali abusi da parte di datori di lavoro che “millantando” crisi aziendali e richiedendo contestualmente l’intervento dello Stato, poi si trovano ad assumere lavoratori quali sostituti di quelli posti in cassa integrazione.

La norma (articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2015) prevede anche altri divieti nell’assunzione di lavoratori a termine, tra cui il divieto di sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e quello di assunzione a termine nel caso in cui l’azienda abbia, nei sei mesi precedenti, proceduto a licenziamenti collettivi (articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991).

Al fine di interrompere questo “malcostume”, il legislatore ha previsto il blocco delle assunzioni e delle proroghe da parte di aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa, richiedendo un ammortizzatore sociale.

E veniamo ai giorni nostri. La crisi in atto non ha a che vedere con una motivazione aziendale di natura organizzativa o produttiva, ma è una crisi di natura sanitaria che ha avuto forti ripercussioni anche da un punto di vista economico. Inoltre, la chiusura o la riduzione dell’attività lavorativa è intervenuta, in molti casi, su una imposizione da parte del Governo. Su questi presupposti, il legislatore, con l’articolo 19-bis della legge di conversione del decreto Cura Italia, si è reso conto della necessità, per questo particolare periodo storico, di sospendere il divieto e dare così la possibilità alle aziende e, indirettamente, ai lavoratori, di rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato in essere.

Vediamo ora le caratteristiche della disposizione emendata.

Viene data la possibilità alle aziende, durante il periodo di cassa integrazione Covid-19, richiesto ai sensi degli articoli 19 e ss. del decreto Cura Italia, di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Il rinnovo del contratto a termine è consentito oltre che in deroga all’articolo relativo ai divieti (20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81/2015), anche in deroga al cd. stop&go e cioè all’obbligo di prevedere tra due contratti a tempo determinato una “vacanza contrattuale”, prescritta dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015. Infatti, la disposizione normativa impone, in caso di reiterazione di un contratto a termine con lo stesso lavoratore, un periodo di inattività contrattuale di almeno 10 giorni, qualora il contratto cessato sia stato di durata fino a 6 mesi, ovvero di almeno di 20 giorni qualora il contratto cessato sia stato di durata superiore a 6 mesi.

Detti limiti possono essere rivisti dalla contrattazione collettiva, così come disciplinata dall’articolo 51 del T.U. sui contratti di lavoro. Infatti, il legislatore ha delegato la materia alla contrattazione collettiva. Si tratta di un qualsiasi contratto collettivo stipulato a livello nazionale e territoriale da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e da contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). In definitiva, qualora le parti abbiano rivisto la regola legale, si applica quanto indicato dalla contrattazione collettiva; viceversa, qualora vi sia stata un’inerzia della contrattazione collettiva, entra in campo la regola legale (10 o 20 giorni a seconda della durata del contratto cessato). Ricordo che la norma non è applicabile nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali.

Il mancato rispetto della presente regola porta alla trasformazione da contratto da termine in contratto a tempo indeterminato.

Ritornando al contenuto dell’articolo 19-bis, viene altresì previsto che, per il medesimo periodo di utilizzo della Cassa integrazione Covid-19, le aziende possano rinnovare o prorogare contratti di somministrazione a tempo determinato.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Estremo

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/28/contratti-termine-deroga-stop-go-aziende-utilizzano-cassa-integrazione

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