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Sgravio contributivo under 35: modalità di esposizione in Uniemens

L’INPS, con la circolare n. 57 del 2020, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo previsto in caso di nuova assunzione, nelle annualità 2019 e 2020, di lavoratori fino a trentacinque anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Detta riduzione opera per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, in capo ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione del medesimo soggetto.

L’INPS, nella circolare n. 57 del 28 aprile 2020, disciplina la fruizione dello sgravio contributivo spettante ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato giovani di età non superiore a 35 anni. A partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei trenta anni di età.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico. La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’esonero contributivo in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. E’ però possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per la trasformazione a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;

b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI;

c) con l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile;

d) con l’incentivo “Occupazione NEET”;

e) con l’“IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”.

Il lavoratore assunto non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. II datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata complessiva di trentasei mesi e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro sei mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

L’INPS al riguardo ricorda che è disponibile un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari previdenziali, nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle banche dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

I datori di lavoro, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2020, devono indicare, nell’elemento “Contributo”, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:

- nell’elemento “TipoIncentivo” il valore “GECO” o “GALT” in caso di assunzione post alternanza;

- nell’elemento “CodEnteFinanziatore” il valore “H00” (Stato);

- nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- nell’elemento “ImportoArrIncentivo” l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione.

Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento “InfoAggcausaliContrib” secondo le seguenti modalità:

- elemento “CodiceCausale”: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L473” o “L477” in caso di post alternanza;

- elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale”: inserire il valore ‘N’;

- elemento “AnnoMeseRif”: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- elemento “ImportoAnnoMeseRif”: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2020, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica esporranno nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica” secondo le modalità di seguito indicate:

- nell’elemento “AnnoRif” l’anno di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento “MeseRif” il mese di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “A” o C in caso di post alternanza.

INPS, circolare 28/04/2020, n. 57

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/04/29/sgravio-contributivo-under-35-modalita-esposizione-uniemens

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