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Riduzione dei premi e contributi assicurativi: definite le istruzioni operative per il 2020

Con la circolare n. 15 del 30 aprile 2020, l’INAIL ricorda quali sono le categorie di soggetti assicurati che operano nei settori o nelle gestioni per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non è stato completato. Ad essi continua ad applicarsi, anche per il 2020, la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilita dall’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L’INAIL, nella circolare n. 15 del 30 aprile 2020, interviene riguardo la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020 è stata approvata la determinazione del Presidente dell’Inail del 26 settembre 2019, n. 290, riguardante i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2020-2022, gli Indici di Gravità Medi sempre per il triennio 2020-2022 e la percentuale di riduzione per il 2020.

Alla luce della nuova Tariffa Ordinaria Dipendenti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrata in vigore a partire dal 2019, la riduzione prevista dall’art. 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 continuerà ad applicarsi nel 2020 esclusivamente ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93.

La riduzione continua ad applicarsi, altresì, ai contributi assicurativi della gestione Agricoltura di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2020 è fissata al 15,29% ma con criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione viene utilizzato il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura.

Invece, per le imprese che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT20.

La riduzione continuerà ad essere applicata per l’anno 2020, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza OT 20 ai sensi del previgente decreto ministeriale 12 dicembre 2000 sulla Tariffa Ordinaria Dipendenti.

INAIL, circolare 30/04/2020, n. 15

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/01/riduzione-premi-contributi-assicurativi-definite-istruzioni-operative-2020

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