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Archivio newsCura Italia: sospensione di contributi, cartelle di pagamento e avvisi di addebito
L’art. 1 della legge n. 27/2020, di conversione del decreto "Cura Italia" ha abrogato i numerosi decreti legge emanati pur mantenendo validi gli atti ed i provvedimenti adottati così come gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 11/2020, prende in esame le misure inerenti la sospensione dei termini relativi ad adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria previste nella citata normativa, nonché quelle riguardanti le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito emessi dagli Agenti della Riscossione al fine di farne una trattazione organica e utile che distingue destinatari, contenuti e termini di scadenza delle sospensioni oltre alle indicazioni emanate da INPS e INAIL. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, ha validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 11/2020, esamina le misure inerenti la sospensione dei termini relativi ad adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria previste, nonché quelle riguardanti le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito emessi dagli Agenti della Riscossione al fine di farne una trattazione organica e utile che distingue destinatari, contenuti e termini di scadenza delle sospensioni oltre alle indicazioni emanate da INPS e INAIL.
- Il decreto legge n.9/2020 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile nei comuni individuati come “zona rossa” e per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
- il decreto legge 18/2020 ha esteso l’applicazione delle disposizioni a coloro i quali gestiscono teatri, ricevitorie lotto, musei, biblioteche, asili nido, assistenza sociale, ristorazione, pasticceria, gelateria e bar, oltre alla sospensione dal 2 marzo al 31 maggio per le federazioni sportive nazionali, per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
- il decreto legge 23/2020 ha previsto che la sospensione dei versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, opera solo se, nei mesi di marzo e aprile 2020, si è verificata una diminuzione di almeno il 33% del fatturato e dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi di marzo e aprile 2019. Del 50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro;
- i versamenti, indipendentemente dall’ammontare del fatturato/ricavi o compensi, sono sospesi anche per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019. La sospensione vale anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha affermato, con la nota 2839 del 20 marzo, che la sospensione contributiva comprende i versamenti degli importi relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta. Sono sospesi, inoltre, i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse e la contribuzione da versare al Fondo di Tesoreria.
I versamenti sospesi, ai sensi del decreto legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica rata al 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per le federazioni sportive nazionale, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche il termine è il 30 giugno 2020 o cinque rate mensili a decorrere dal mese di giugno 2020.
Il decreto legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, sospende i termini di versamento, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (dal 21 febbraio per i residenti nei comuni individuati come “zona rossa”), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione e da avvisi di addebito.
I versamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 e per la relativa sospensione non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
Ai sensi del decreto legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, confermato dal messaggio n. 1374 dell’INPS, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, compreso il Documento Unico di Regolarità Contributiva, denominato Durc On Line.
 
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