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Nel decreto Maggio bonus da 600 a 1.000 euro per i mesi di aprile e maggio 2020

La bozza del decreto Maggio all’esame del prossimo Consiglio dei Ministri sembra prorogare i bonus 600 euro erogati dall’INPS, ma con alcune importanti novità. Se restano invariati importi e requisiti per l’indennità relativa al mese di aprile 2020, per la mensilità di maggio la bozza di decreto introduce nuovi specifici criteri di concessione. Così infatti per i professionisti titolari di partita IVA, per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS e per gli artigiani e i commercianti. Estesa poi la platea dei beneficiari a nuove categorie di soggetti dapprima esclusi. Alcune incertezze sussistono, invece, per il bonus per gli iscritti alle Casse di Previdenza professionali.

Il Consiglio dei Ministri si appresta a varare il “decreto Maggio” (precedentemente nominato “decreto Aprile”) per rinnovare ed estendere il sostegno al mondo del lavoro nella pandemia da Covid-19 in corso. Dalle bozze in circolazione si evince che tutti i bonus verranno confermati ed estesi. In attesa del varo ufficiale, possiamo dire che il testo si rifà alla configurazione delle indennità introdotte dal decreto Cura Italia.

Resta qualche incertezza per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale. Da un lato un integrazione dello stanziamento originario consentirà di erogare il bonus di marzo anche ai richiedenti che avevano fatto domanda dopo l’esaurimento dei fondi. D’altra parte, per sapere come verranno utilizzate le somme che dovessero residuare, sarà necessario attendere un nuovo decreto attuativo.

Vediamo, di seguito, conferme e novità.

L’indennità di 600 euro è stata introdotta dall’art. 27 del decreto Cura Italia ed è stata riconosciuta, per il mese di marzo, a:

- liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.) iscritti alla Gestione separata dell’INPS;

- collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Entrambe le categorie di lavoratori non dovevano essere titolari di pensione diretta (ma vedremo, più avanti, con quale eccezione) e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

L’indennità è stata riconosciuta a prescindere da qualsivoglia requisito reddituale e personale e il decreto in corso di approvazione prevede che essa sia erogata anche per il mese di aprile ai medesimi soggetti e alle stesse condizioni.

Per il mese di maggio, invece, la bozza di decreto riconosce una indennità pari a 1000 euro:

· ai liberi professionisti titolari di partita IVA a condizione che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

· ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro.

Il bonus di 600 euro è stato previsto, per il mese di marzo, dall’art. 28 del “Cura Italia”, in favore dei lavoratori iscritti alle seguenti gestioni INPS:

- Artigiani

- Commercianti

- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

I beneficiari non devono essere titolari di pensione diretta (ma vedremo, più avanti, con quale eccezione) né essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (esclusa la Gestione Separata INPS). Questa indennità è stata riconosciuta a prescindere da qualsivoglia requisito reddituale e personale.

Anche in questo caso, il decreto riconoscerà il bonus di 600 euro per il mese di aprile, a chi abbia beneficiato del bonus di marzo.

Per il mese di maggio 2020 il decreto introduce una indennità di 1000 euro legata a requisiti reddituali a favore delle medesime categorie di lavoratori, che in osservanza dei provvedimenti contrasto alla pandemia, sono stati costretti a cessare l’attività o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto a quelli del secondo bimestre 2019.

A tal fine il soggetto dovrà autocertificare il dato in sede di domanda all’INPS.

L’articolo 29 del “Cura Italia” ha previsto un bonus di 600 euro per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020. A condizione che non siano titolari di pensione o i di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020. Il decreto prevede il rinnovo del bonus per il mese di aprile ai medesimi beneficiari

Il nuovo decreto rinnova l’indennità anche per il mese di aprile 2020 ed estende la platea includendo tra i percettori i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto stesso, che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente o NASPI, alla data della sua entrata in vigore.

Per il mese di maggio 2020 invece viene riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro solo per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e non siano titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente o di NASpI, alla medesima data di entrata in vigore del decreto. Lo stesso bonus (con le medesime incompatibilità) è riconosciuto ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel predetto periodo.

L’articolo 38 del “Cura Italia” ha previsto un bonus di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo in possesso dei seguenti requisiti:

· almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;

· reddito non superiore a 50.000 euro nell’anno 2019;

· non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Il decreto Maggio, confermando l’incompatibilità con pensione e rapporto di lavoro in corso, ha rinnovato il bonus per i mesi di aprile e maggio ampliando la possibilità di accesso agli iscritti al predetto Fondo con:

· almeno 15 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo

· da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Per coprire categorie di lavoratori originariamente non inserite nel “Cura italia”, il decreto riconosce un’indennità di 600 euro ciascuna per i mesi di aprile e maggio, alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti (artt. 13-18 del D. Lgs. 81/15), che abbiano lavorato almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla G. S. INPS, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222 del c.c., e non avessero un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 23 febbraio 2020 alla Gestione Separata, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio con relativo reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS al 23 febbraio 2020.

Tutti i lavoratori sopra indicati, alla data della domanda di bonus non devono:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;

b) titolari di pensione.

Il decreto dispone che ognuna delle suesposte indennità non concorre alla formazione del reddito e sarà erogata, a domanda, dall’INPS in unica soluzione, nel limite di spesa dei fondi che verranno stanziati (ad oggi non noti).

In modifica di quanto previsto dal “Cura Italia” le indennità del decreto aprile sono riconosciute anche ai percettori di reddito di cittadinanza, fino al raggiungimento della somma complessiva (RdC+bonus) di 600 euro.

Le indennità sopra descritte non sono cumulabili tra loro e con quella prevista dall’art. 44 del “Cura Italia” (reddito di ultima istanza) ma – a differenza di quanto previsto dal Cura Italia ed a precisazione delle norme di dettaglio – il decreto aprile dispone che esse sono compatibili con la percezione dell’assegno ordinario di invalidità (legge n. 222/84).

Si precisa, infine, che dall’entrata in vigore del decreto, non sarà più possibile richiedere i bonus di cui agli articoli 27, 28, 29 e 38 del “Cura Italia”.

L’art. 44 ed il decreto interministeriale attuativo (28 marzo 2020) hanno previsto un bonus una tantum per il mese di marzo di 600 euro, a carico del Ministero del Lavoro, rivolto - tra gli altri - ai professionisti ordinistici iscritti alle Casse di previdenza professionale. Questo bonus ha subito mutamenti di disciplina in corso ed ha scontato uno stanziamento largamente insufficiente rispetto al numero di richiedenti aventi diritto. Ora, il decreto Maggio, per un verso sembrerebbe quadruplicare lo stanziamento originario, da 300 milioni (per 2/3 destinati ai citati professionisti) ad 800 milioni complessivi per il reddito di ultima istanza.

Per altro verso ha istituito una “Nuova indennità” per i medesimi soggetti tutelati dal citato art. 44. Tuttavia, la formulazione del testo non entra nel merito – se non per escludere dai percettori i titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed i pensionati. Sarà, quindi, necessario attendere il nuovo decreto interministeriale attuativo per comprendere portata e misura di tale nuovo bonus. Con l’auspicio che – a differenza del mese di marzo – il provvedimento sia esaustivo e venga emanato con celerità.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/05/decreto-maggio-bonus-600-1-000-euro-aprile-maggio-2020

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