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Fase 2 Covid-19: riapertura in sicurezza per aziende e studi professionali

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n.12 del 2020, ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti poste riguardo l’organizzazione degli spazi e dei momenti di lavoro oltre che su diritti e doveri di datori di lavoro e lavoratori con riferimento a questa Fase 2. Il documento contiene, inoltre, utili consigli per gli eventuali controlli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha chiesto ai propri Uffici territoriali di contribuire, su richiesta delle Prefetture, alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali, in un’ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza Covid-19.

Con la circolare n. 12 del 6 maggio marzo 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina alcuni aspetti pratici legati alla ripartenza delle attività economiche è subordinata alla necessità di mettere in sicurezza gli ambienti per tutelare innanzitutto la salute, propria, di clienti e collaboratori, e anche la privacy, rispettando le normative emergenziali vigenti.

E’ necessario esporre presso i luoghi di lavoro una informativa sui rischi epidemiologici da Covid-19, riguardante:

- gli obblighi del lavoratore;

- le avvertenze da contagio da virus Covid-19;

- le regole per la disinfezione e lavaggio delle mani, l’utilizzo della mascherina fornita dallo studio, le avvertenze nell’uso corretto dei guanti;

- le modalità di ingresso in studio del dipendente-collaboratore.

A tal fine, il datore di lavoro si deve confrontare con il Servizio di Prevenzione e Protezione, tra cui il R.S.P.P., nel caso in cui non abbia egli stesso assunto la Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione e abbia demandato ad una figura esterna, con il Medico Competente, il R.L.S. o in mancanza il R.L.S.T.

Il datore di lavoro effettuare la sanificazione utilizzando i disinfettanti più comuni che possono essere impiegati nelle procedure di disinfezione per SARS-CoV-2 in base alle attuali conoscenze:

- ipoclorito di sodio (candeggina),

- etanolo,

- perossido di idrogeno (acqua ossigenata).

Se la persona incaricata delle pulizie è un o una dipendente, dovrebbe aver già fatto il corso su rischio chimico o comunque dovrebbe aver seguito il corso “lavoratori” dove si parla anche di rischio chimico e biologico in generale.

L’assenza di personale dipendente non esime dall’adozione delle misure idonee a prevenire il contagio e quindi distanziamento, mascherine, guanti, sanificazione.

In caso di contratto di coworking, a ciascun datore di lavoro competono gli adempimenti nei confronti dei propri dipendenti, nonché l’adozione delle misure necessarie a poter ricevere la clientela in sicurezza. Lo studio associato da parte sua dovrà provvedere agli adempimenti in parola e ciascun professionista dovrà rispettare le regole adottate e farle rispettare ai propri clienti.

L’annotazione delle misurazioni della temperatura corporea è sconsigliata perché realizzerebbe un trattamento di dati personali di tipo sanitario.

Il datore di lavoro non deve riportare in registri cartacei o telematici il dato acquisito a seguito della rilevazione della temperatura corporea del dipendente se inferiore o pari alla soglia di 37,5°. La registrazione del dato relativo alla temperatura corporea deve avvenire solo in caso di superamento di tale soglia. Non è necessario richiedere uno specifico ed esplicito consenso da parte del lavoratore.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 06/05/2020, n. 12

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2020/05/07/fase-2-covid-19-riapertura-sicurezza-aziende-studi-professionali

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