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Bonus 600 euro: il decreto Maggio estende la platea dei beneficiari

Bonus 600 euro a condizioni invariate per il mese di aprile ed elevati a 1.000 euro per la mensilità di maggio, ma solo in presenza di specifici paletti legati alla riduzione di fatturato o del reddito rispetto al 2019. Ed inoltre, tutela estesa a nuove categorie di lavoratori. Sono queste, in estrema sintesi, le direttrici di azione che il Governo intende seguire nel decreto Maggio, all’esame di uno dei prossimi Consigli dei Ministri. Quali categorie di lavoratori avranno diritto al bonus per i mesi di aprile e maggio 2020 e a quali requisiti, secondo la bozza del decreto Maggio?

La bozza del decreto Maggio ha previsto la possibilità di erogare, ai medesimi soggetti indicati dal decreto Cura Italia e ad altri ulteriori lavoratori che erano rimasti fuori da qualsiasi forma di tutela, una indennità una tantum anche per i mesi di aprile e di maggio 2020.

Per quanto non cambino i requisiti previsti, in capo ai lavoratori, per la fruizione del bonus del mese di aprile, il Governo (sempre secondo i contenuti della bozza di decreto) ha fissato, per il contributo di maggio, alcuni paletti oggettivi collegati a comprovate evidenze di difficoltà che i lavoratori dovranno dichiarare e che l’INPS dovrà controllare, anche in cooperazione con l’Agenzia delle Entrate.

Vediamo tutte le categorie di lavoratori ed i requisiti per ricevere il bonus. Ricordo che le indennità non concorrono alla formazione del reddito e saranno erogate dall’INPS in unica soluzione.

Aprile

Ai titolari di partita IVA la bozza di decreto riconosce un bonus di 600 euro.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020,

· iscritti esclusivamente alla Gestione separata (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie),

· non titolari di trattamento pensionistico diretto.

Maggio

Ai titolari di partita IVA è previsto un bonus di 1.000 euro.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto Maggio,

· iscritti esclusivamente alla Gestione separata (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie),

· non titolari di trattamento pensionistico diretto,

· che abbiano subìto una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Aprile

Ai collaboratori coordinati e continuativi la bozza del decreto Maggio riconosce un bonus di 600 euro.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· collaborazione attiva alla data del 23 febbraio 2020,

· iscritti esclusivamente alla Gestione separata (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie),

· non titolari di trattamento pensionistico diretto.

Maggio

Ai collaboratori coordinati e continuativi è riconosciuta un'indennità di 1.000 euro.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· iscritti esclusivamente alla Gestione separata,

· non titolari di trattamento pensionistico diretto,

· titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto maggio.

Aprile

Agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli, la bozza del decreto Maggio riconosce una indennità di 600 euro.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· iscritti alle gestioni speciali dell’AGO,

· non titolari di un trattamento pensionistico diretto,

· non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Maggio

Agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli è riconosciuta una indennità di 1.000 euro.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· iscritti alle gestioni speciali dell’Ago,

· non titolari di un trattamento pensionistico diretto,

· non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

· che, in osservanza dei provvedimenti di urgenza emanati dall’Autorità per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano cessato la propria attività o abbiano subìto una comprovata riduzione di almeno il 33% del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2019.

Aprile

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo la bozza del decreto Maggio riconosce una indennità di 600 euro.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· qualora abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, con un datore di lavoro rientrante nel settore produttivo del turismo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (vedasi circolare n. 49 del 30 marzo 2020),

· non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto,

· non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020,

· non siano titolari dell’indennità di disoccupazione NASpI.

La bozza del decreto Maggio riconosce anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto stesso. Gli altri requisiti sono i medesimi dei lavoratori dipendenti.

Maggio

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Maggio,

· non siano titolari di pensione,

· non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente, alla data di entrata in vigore del decreto Maggio,

· non siano titolari dell’indennità di disoccupazione NASpI, sempre alla data di entrata in vigore del decreto Maggio.

La medesima indennità è riconosciuta dalla bozza del decreto Maggio ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto maggio, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI.

Aprile

Ai lavoratori dipendenti stagionali degli stabilimenti termali la bozza del decreto Maggio riconosce una indennità di 600 euro.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· qualora abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, con un datore di lavoro rientrante nel settore produttivo degli stabilimenti termali, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (vedasi circolare n. 49 del 30 marzo 2020),

· non titolari di un trattamento pensionistico diretto,

· non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020,

· non siano titolari dell’indennità di disoccupazione NASpI.

È riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto maggio.

Maggio

Ai lavoratori dipendenti stagionali degli stabilimenti termali è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto maggio,

· non siano titolari di pensione,

· non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente, alla data di entrata in vigore del decreto maggio,

· non siano titolari dell’indennità di disoccupazione NASpI, alla data di entrata in vigore del decreto maggio.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto maggio, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

Aprile e maggio 2020

Ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali la bozza del decreto Maggio riconosce un’indennità, per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo,

· che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,

· che non siano titolari di pensione.

Aprile e maggio 2020

Ai lavoratori intermittenti (cd. “a chiamata”) è riconosciuta un’indennità, per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020,

· che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente,

· che non siano titolari di pensione.

Aprile e maggio 2020

Ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la bozza del decreto Maggio riconosce un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c.,

· che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020,

· per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile,

· che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,

· che non siano titolari di pensione.

Aprile e maggio 2020

Agli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 114/1998, la bozza del decreto Maggio riconosce un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

· con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000,

· che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,

· che non siano titolari di pensione.

Ai lavoratori dello spettacolo la bozza del decreto Maggio riconosce un'indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.

Questi i requisiti previsti da legislatore:

· iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo,

· abbiano almeno 15 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro,

· che non siano titolari di pensione,

· che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto maggio.

Salvo diverse indicazioni dell’INPS, che verranno fornite dall’Istituto successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Maggio, la domanda, con annessa autocertificazione circa il possesso dei requisiti, va presentata all’INPS in modalità telematica anche in forma semplificata.

Le possibili credenziali di accesso, al fine di effettuare la domanda all’Istituto, sono le seguenti:

· PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);

· SPID di livello 2 o superiore;

· Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

· Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle predette credenziali, la domanda potrà essere effettuata avvalendosi della modalità semplificata che consente ai cittadini la compilazione e l’invio on line della domanda previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN potrà essere effettuata attraverso i seguenti canali:

· sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

· Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, può rivolgersi all’INPS, chiamando il suo Contact Center per la validazione della richiesta.

Nel caso in cui il soggetto possieda un PIN con password scaduta o smarrita, può comunque accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.

In alternativa, i lavoratori possono richiedere l’indennità avvalendosi dei servizi degli Enti di Patronato.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda, comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti, in modo da effettuare le opportune verifiche.

Qualora la richiesta arrivi da un percettore di reddito di cittadinanza, l’indennità verrà erogata fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l’importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/08/bonus-600-euro-decreto-maggio-estende-platea-beneficiari

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