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Decreto Rilancio: diritto allo smart working per i genitori con figli minori

Nasce il diritto allo smart working. A prevederlo è il decreto Rilancio all’esame del prossimo Consiglio dei Ministri. La bozza di decreto legge prevede infatti che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 abbiano il diritto a svolgere la prestazione di lavoro ricorrendo allo smart working, anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il lavoro agile può essere svolto inoltre anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

E’ in dirittura d’arrivo il decreto Rilancio, che contiene le nuove misure che saranno adottate dal Governo per gestire la fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

La bozza del testo normativo contiene una serie di provvedimenti volti al sostegno economico a famiglie e imprese, ma anche una serie di misure per far ripartire l’economia e garantire il lavoro nel massimo rispetto della sicurezza. A tal fine, il legislatore intende dare ancora più spazio all’uso dello smart working arrivando a garantire al lavoratore il diritto a decidere liberamente se continuare a svolgere la propria mansione da casa o in presenza.

Nell'ambito delle prime misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con D.P.C.M. del 1° marzo 2020, è stata prevista una procedura semplificata per accedere allo smart working. II decreto Cura Italia inoltre ne ha raccomandato il massimo utilizzo, da parte delle imprese, per tutte le attività che possono essere svolte a domicilio o comunque in modalità a distanza.

Lo smart working consiste in una modalità di organizzazione flessibile del lavoro subordinato, che prescinde dalla esatta definizione del luogo e dell’orario di lavoro, ma viene definita dalle attività da svolgere e dalle competenze del soggetto prestatore.

L’attività lavorativa viene svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, ma nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dai CCNL.

Il lavoro agile è applicabile sia in caso di contratto a tempo indeterminato che sui rapporti di lavoro a termine.

Di regola, per la sua attivazione occorre che si stipuli, in forma scritta ad probationem, un accordo volontario tra le parti dal quale si può recedere nei termini fissati dalla legge e dalla contrattazione. Esso deve disciplinare:

- l’esecuzione della prestazione anche all’esterno dei locali aziendali;

- le modalità di esercizio del potere di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro e le correlate ipotesi di irrogazione di sanzioni disciplinari;

- il diritto alla disconnessione del lavoratore.

L’accordo va normalmente depositato per via telematica attraverso la piattaforma disponibile sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’accesso alle funzionalità per la trasmissione degli accordi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità lavoro agile è consentito dal portale lavoro.gov.it a coloro che:

- sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgID

- sono in possesso di credenziali attive rilasciate dal portale www.cliclavoro.gov.it incaricati, da parte del datore di lavoro, alla trasmissione in quanto consulente del lavoro o altro soggetto abilitato.

Nel caso di credenziali ClicLavoro, agli utenti è consentito l’accesso solo selezionando il profilo “Soggetto Abilitato”.

Nel caso di SPID, agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:

- referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione.

- soggetto abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.

ll lavoratore agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono l’attività esclusivamente all’interno dell’azienda.

Per tutto il periodo di durata dell’emergenza, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nella procedura telematica d’emergenza l'accordo individuale nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo" deve essere inserita la data di inizio dello smart working".

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa ed è obbligato a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta contenente i rischi generali e specifici connessi a questa particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto ad attuare le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro riguardo la prestazione eseguita all’esterno dei locali aziendali.

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali e durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

N.B. Il provvedimento non si applicherà ai lavoratori del pubblico impiego.

Il ricorso al lavoro agile si conferma dunque un atto unilaterale e non, come ordinariamente accade, il frutto di un accordo tra le parti del rapporto di lavoro.

Gli obblighi di informativa previsti dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, dopo una comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Il diritto dunque non è alternativo, ma spetta ad entrambi i genitori, anche contemporaneamente.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/11/decreto-rilancio-diritto-smart-working-genitori-figli-minori

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