• Home
  • News
  • Dal 18 maggio riapertura di tutte le attività economiche e libertà di spostamento nella regione

Dal 18 maggio riapertura di tutte le attività economiche e libertà di spostamento nella regione

Accantonato l’uso dei D.P.C.M., il Governo, attraverso un decreto legge approvato il 15 maggio definisce le linee guida, valide dal 18 maggio, per la riapertura generalizzata di tutte le attività economiche e del libero spostamento delle persone. Queste ultime, però, non potranno recarsi in altre regioni: tale possibilità, salvo eventuali nuove restrizioni, dovrebbe verificarsi a partire dal 3 giugno. Quanto alle attività economiche, è possibile riaprire, purché si rispettino i protocolli e le linee guida che, però, potranno essere ridefinite, senza eccessivi stravolgimenti, dalle regioni.

Si può affermare che, dal 18 maggio, parte la seconda fase della Fase 2: non è un gioco di parole, ma l’esatta rappresentazione di ciò che accadrà da quella data in quanto, dopo la timida riapertura fissata lo scorso 4 maggio, con l’avvio ufficiale, appunto, della Fase 2 era stato già stabilito che dal 18 maggio, se i dati epidemiologici erano rassicuranti, si avrebbe osato di più.

Ed infatti, con l’approvazione del decreto legge da parte del Consiglio dei Ministri del 15 maggio, che dovrebbe essere valido dal 18 maggio al 31 luglio 2020, si tenta di dare una accelerata sulle riaperture, avviando una nuova fase di convivenza con il virus.

Va detto che la riapertura generalizzata, già dal 18 maggio, di tutte le attività economiche non era stata preventivata tanto è vero che, in un primo momento, era stato affermato che alcune attività a più diretto contatto con il pubblico (quali, ad esempio, parrucchieri e centri estetici) avrebbero riaperto dal 1° giugno.

Ma le pressioni giunte da più parti hanno cambiato la tabella di marcia del Governo, sfociando in una sorta di apertura generalizzata per tutti, anche se a determinate condizioni.

Vediamo quali.

Il decreto stabilisce che le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

A tale ultimo proposito, il riferimento è ai protocolli allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020 oltre che alle linee guida emanate dall’Inail già disponibili per alcune categorie e precisamente: ristoranti, stabilimenti balneari, parrucchieri e centri estetici.

Riapertura ristoranti: ecco le misure contenitive da adottare

Stabilimenti balneari: linee guida per le misure di sicurezza antiCovid-19

Misure anti-Covid19: indicazioni per la riapertura di parrucchieri e centri estetici

E’ questo uno degli aspetti più delicati, in quanto, allo stato attuale non c’è una linea comune tra i governatori regionali e ciò rischia di creare una vera e propria babele di regole con differenze anche molto marcate tra regioni e regioni e con pericolosi salti in avanti.

Va da sé che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sempre alle regioni è demandato il compito di monitorare, con cadenza giornaliera, l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale e trasmettere tali dati al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico.

Ciò al fine di garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza.

In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive.

In definitiva, dopo la prima gestione della crisi che, sostanzialmente, è stata ad esclusivo appannaggio del Governo centrale, si assiste ad un drastico cambio di rotta: alle regioni viene concesso ampio spazio di manovra nel decidere le modalità di esercizio delle attività economiche e produttive assumendosi, però, la responsabilità delle scelte adottate.

L’altra grande novità è l’abolizione delle autocertificazioni per gli spostamenti e, con esse, i limiti ancora in vigore.

A dire il vero, non si tratta di una libertà assoluta di spostamento in quanto, dal 18 maggio sono permessi, senza alcuna limitazione, solo gli spostamenti all’interno del territorio regionale (possibile anche lo spostamento dalla Città del Vaticano o da San Marino nelle regioni confinanti), fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Gli spostamenti e i trasferimenti con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute sono vietati fino al 2 giugno anche se resta valida l’attuale regola secondo cui si può rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Pertanto, dal 3 giugno ci si potrà liberamente spostare anche da una regione all’altra (non solo, ma anche da e per l’estero) salvo che, per alcune aree geografiche, non subentrino situazioni epidemiologiche che determinano l’emanazione di provvedimenti restrittivi.

Resta inteso che permane:

- il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria;

- il potere, in capo ai sindaci, di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

In caso di violazione delle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato (fattispecie che ricorre in ogni caso per la violazione degli obblighi di quarantena), si applicano le attuali sanzioni amministrative (da 400 a 3.000 euro) aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Inoltre:

- all’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni;

- il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione;

- in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/05/16/18-maggio-riapertura-attivita-economiche-liberta-spostamento-regione

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble