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Autoferrotranvieri e Covid-19: le regole per l’applicazione delle misure anticontagio

Asstra, Anav e Agens con Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, con il verbale di riunione 18 maggio 2020, hanno concordato misure di tutela per il personale immunodepresso esposto a rischio contagio da Covid-19, nonché misure per la Fase 2. In particolare, viene introdotta una disciplina sperimentale del lavoro agile, a valere fino al 31 luglio 2020 che, limitatamente alla fase di emergenza epidemiologica, potrà essere attivato dall’azienda senza necessità di accordo con il lavoratore

Con il verbale di riunione 18 maggio 2020 Asstra, Anav e Agens con Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno concordato misure di tutela per il personale immunodepresso esposto a rischio contagio Covid-19, nonché misure per la Fase 2.

Con il verbale in oggetto viene prorogata fino al 31 luglio 2020 la riduzione del preavviso per la richiesta di congedo parentale per il personale residente nelle aree interessate dai provvedimenti di chiusura delle scuole e fino al loro termine di vigenza già stabilita fino al 31 marzo 2020 dai verbali 26 febbraio 2020 e 3 marzo 2020.

Per i lavoratori che ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020 risultino in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio da contagio da Covid-19 derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio verificatosi tra il 17 marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, sorretto da idonea certificazione medica e apposita autocertificazione, è equiparato a ricovero ospedaliero e non sarà computato ai fini del comporto di malattia.

La misura già prevista per i ricoveri ospedalieri e la quarantena sanitaria dal verbale 26 febbraio 2020 viene prorogata al 31 luglio 2020.

Viene introdotta una disciplina sperimentale del lavoro agile, a valere fino al 31 luglio 2020 che, limitatamente alla fase di emergenza epidemiologica, potrà essere attivato dall’azienda senza necessità di accordo con il lavoratore.

Fino al 31 luglio 2020, le disposizioni contrattuali sulla temporanea adibizione ad altra mansione saranno applicate attingendo prioritariamente al personale sospeso collocato in assegno ordinario a zero ore, a cui sarà riconosciuto il trattamento retributivo previsto dalle disposizioni contrattuali e legislative vigenti.

Verbale di riunione 18/05/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2020/05/21/autoferrotranvieri-covid-19-regole-applicazione-misure-anticontagio

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