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Versamenti e adempimenti sospesi: come regolarizzare i rapporti con INAIL

Nella circolare n. 23 del 2020, l’ INAIL interviene in materia di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e di documento unico di regolarità contributiva, a seguito della sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’Istituto fornisce le istruzioni operative da seguire per effettuare il versamento, in unica soluzione o in quattro rate, a partire dal prossimo 16 settembre.

L’INAIL, con la circolare n. 23 del 27 maggio 2020, interviene in merito alla ripresa dei versamenti sospesi, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi del decreto Cura Italia e del Decreto Rilancio.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

L’Istituto conferma i numeri di riferimento già descritti nella circolare n. 21 del 2020 da indicare nel modello F24 alla ripresa dei versamenti:

1) 999186 per il pagamento in unica soluzione e 999187 per il pagamento rateale, per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;

2) 999188 per il pagamento in unica soluzione e 999189 per il pagamento rateale, per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;

3) 999184 per il pagamento in unica soluzione e 999185 per il pagamento rateale, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

4) 999190 per il pagamento in unica soluzione e 999191 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;

5) 999192 per il pagamento in unica soluzione e 999193 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

6) 999194 per il pagamento in unica soluzione e 999195 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

7) 999196 per il pagamento in unica soluzione e 999197 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

8) 999198 per il pagamento in unica soluzione e 999199 per il pagamento rateale, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

La sospensione degli adempimenti riguarda i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.

Per i suddetti soggetti, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la ripresa degli adempimenti in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l’autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019, era stata fissata entro il 31 maggio 2020 in base alle disposizioni emergenziali in vigore prima del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tali adempimenti sospesi dovevano essere effettuati, rispettivamente tramite il servizio “Alpi online” e il servizio “Riduzione per prevenzione”, dal 4 al 20 maggio 2020.

Solo per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, i servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione” saranno riaperti dal 1° al 16 settembre 2020.

INAIL, circolare 27/05/2020, n. 23

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/28/versamenti-adempimenti-sospesi-regolarizzare-rapporti-inail

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