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Decreto Rilancio: emersione di rapporti di lavoro oppure una semplice nuova sanatoria?

A partire dal 1° giugno, i datori di lavoro potranno regolarizzare rapporti di lavoro con personale straniero irregolarmente residente nel nostro Paese. In base al decreto Rilancio, potranno essere regolarizzati braccianti agricoli e lavoratori domestici; sarà necessario presentare un’istanza, indicando la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di riferimento. Per essere operativa la procedura richiede una serie di decreti che dovranno completare il quadro attuale e renderlo disponibile alla platea di datori di lavoro che vogliono far emergere dei rapporti irregolari. Nella speranza che non ci siano, come successo nelle precedenti sanatorie, elementi di criticità legati a rapporti che emergono, ma che in realtà non si sono mai svolti.

Torna la possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro con personale straniero irregolarmente residente nel nostro Paese. È solo l’ultima di una serie di sanatorie registrate negli anni. Nel 2002, la legge Bossi-Fini, permise la regolarizzazione di circa 634 mila persone di cui circa la metà per rapporti di lavoro domestico, avvalendosi così del nome di “grande regolarizzazione”.

Siamo poi passati alla sanatoria del 2006 per il tramite del decreto flussi per poi arrivare al 2009 quando, a fronte di una previsione del Ministero di circa 500 mila/700 mila richieste ci furono solo 294 mila domande, e, infine, nel 2012 dove abbiamo assistito a un’adesione alla regolarizzazione contenuta (circa 105 mila domande) dovuta soprattutto all’alto costo da sostenere per la regolarizzazione dei soggetti interessati.

Arriviamo, quindi, al decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), precisamente all’art. 103 intitolato “Emersione di rapporti di lavoro” ovvero una nuova sanatoria, che offre la possibilità di far emergere i rapporti di lavoro irregolari e quindi far tornare in chiaro tutti quei rapporti in “nero” con personale straniero che può trovarsi in diverse situazioni che ora andremo analiticamente ad analizzare.

Chi può aderire a questa emersione?

Datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero datori di lavoro stranieri con regolare permesso di soggiorno.

- cittadini stranieri sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;

- soggiornanti in Italia prima dell’8 marzo 2020 da dimostrare tramite apposita dichiarazione effettuata ai sensi della legge. n. 68/2007 oppure tramite attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici.

Alcuni esempi che rientrano nella fattispecie appena indicata per dimostrare la presenza sul territorio:

- essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici in precedenza (vecchio permesso di soggiorno o controllo delle forze dell’ordine);

- aver effettuato una dichiarazione di presenza per soggiorni brevi per turismo, ricerca scientifica, studio etc.;

- aver conservato della documentazione con data certa, proveniente da ospedali, scuole o altre similari;

- verificare i timbri sul passaporto per i lavoratori che provengono da paesi che non applicano Schengen;

Per le stesse finalità possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, gli stranieri che avevano un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o non convertito in altro titolo di soggiorno.

Le disposizioni del decreto Rilancio si applicano ai seguenti settori di attività:

1. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

2. assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

3. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

I settori interessati saranno quindi soltanto due, quello dei braccianti agricoli e quello dei lavoratori domestici.

La documentazione necessaria sarà indicata nel decreto ministeriale di prossima emanazione, possiamo comunque ipotizzare che la documentazione presentata potrà essere oggetto di valutazione dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e quindi oggetto di eventuali contestazioni in merito agli eventuali illeciti commessi.

Nell’istanza di emersione andrà indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di riferimento, stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nota beneL’istanza dovrà essere inviata dal 1° giugno 2020 entro il termine del 15 luglio 2020.

Le modalità di presentazione saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle Politiche agricole da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entra in vigore del decreto Rilancio, presso gli organi competenti per le funzioni altresì specificatamente indicate (INPS, Sportello unico immigrazione, Questure)

In questo decreto, di prossima emanazione, saranno indicati i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro nonché la documentazione idonea per comprovare l’attività lavorativa, ed anche le modalità di svolgimento del procedimento.

Il Governo ha ipotizzato una richiesta di circa 220 mila soggetti, basandosi sulle domande arrivate nelle ultime sanatorie del 2009 e del 2012, ma come abbiamo potuto vedere all’inizio ogni sanatoria ha una propria storia in relazione alla platea di soggetti interessati ed in relazione alla situazione soggettiva di ogni soggetto irregolare.

Per poter procedere alla presentazione dell’istanza è necessario effettuare un pagamento forfettario di 500 euro per ogni lavoratore; mentre per le istanze di cui al comma 2 (permessi di soggiorno scaduti) l’importo sarà pari a 130 euro al netto dei costi previsti dal comma 16 dell’art. 103 ovvero 30 euro per gli oneri relativi agli adempimenti effettuati.

È previsto inoltre il pagamento di una somma forfettaria a titolo retributivo, contributivo e fiscale che il datore di lavoro ha evidentemente “evaso”, che sarà oggetto di un apposito decreto da parte del Ministero del lavoro.

Tra la presentazione dell’istanza e la lavorazione della stessa sono previste delle garanzie e tutele per il lavoratore ancora non emerso, ovvero:

- sarà valido il divieto di espulsione del cittadino a meno di motivazione ostative al rilascio della stessa emersione;

- ci sarà possibilità di poter svolgere attività lavorativa, con la dovuta precisazione che nel caso di emersione con un datore di lavoro l’attività dovrà essere svolta con lo stesso datore titolare dell’emersione;

- saranno sospesi i procedimenti penali ed amministrativi a carico del datore di lavoro, relativi all’impiego irregolare di lavoratori, ed anche nei confronti del lavoratore che è entrato ed ha soggiornato illegalmente nel territorio.

La procedura appena descritta, come abbiamo visto, ha bisogno di una serie di decreti che dovranno completare il quadro attuale e renderlo disponibile alla platea di datori di lavoro che vogliono far emergere dei rapporti irregolari, nella speranza che non ci sia, come successo nelle precedenti sanatorie, elementi di criticità legati a rapporti che emergono, ma che in realtà non si sono mai svolti.

Certamente le cautele inserite nel decreto Rilancio permettono una certa protezione a queste forme di “errata emersione” che possiamo rintracciare nei controlli a cui saranno oggetto di verifica queste istanze da parte dell’Ispettorato Nazionale del lavoro e da parte degli organi preposti alla gestione delle pratiche ovvero per la propria competenza, le Questure, lo Sportello Unico per l’Immigrazione e l’INPS.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/28/decreto-rilancio-emersione-rapporti-lavoro-semplice-nuova-sanatoria

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