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Decreto Rilancio, contratti a termine tra dubbi e speranze: forse, mal riposte …

In materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine, il Decreto Rilancio (art. 93 del D.L. n. 34/2020) presenta alcune forti imprecisioni ed incomprensioni tali da rendere la norma quasi inutile. In particolare, quali sono le imprese effettivamente interessate dalla norma? Come vanno interpretate le decorrenze previste? La norma si riferisce anche ai contratti di somministrazione a termine? Troppe domande e troppi dubbi per una norma che, invece, dovrebbe brillare per chiarezza interpretativa considerata la finalità di fronteggiare in tempi rapidi l’emergenza Covid-19. Appare indifferibile un intervento chiarificatore del Parlamento in sede di conversione in legge del decreto, per rendere la norma davvero fruibile.

Un breve articolo, il 93 del D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”), il cui titolo della rubrica è “Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine” ha suscitato, tra gli operatori del settore, un certo interesse in quanto sembra rappresentare, in un momento di grave crisi come quello che sta attraversando il nostro Paese, una apertura alle rigidità del c.d. “Decreto Dignità” che, è bene sottolinearlo, non ha portato elementi di stabilità nei rapporti di lavoro con un aumento dei contratti a tempo indeterminato.

Ebbene, a meno che non ci metta una mano il Parlamento in sede di conversione, correggendo alcune forti imprecisioni ed incomprensioni tali da rendere la norma quasi inutile, credo che la speranza di molti operatori, resti un pio desiderio.

Ma, andiamo con ordine focalizzando, innanzitutto, l’attenzione sul dettato normativo.

“In deroga all’art. 21 del D.L.vo n. 81/2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.L.vo n. 81/2015”.

Vado, ora, all’esame dei singoli punti e spiego perché ritengo indifferibile un intervento chiarificatore del Parlamento.

La norma è finalizzata a “far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La prima domanda è: la frase virgolettata si riferisce soltanto al riavvio delle imprese che hanno sospeso o ridotto l’attività come sembra affermare la norma, o è estensibile anche a chi non ha mai cessato (penso al settore alimentare, alla grande distribuzione, alle aziende sanitarie ed a quelle di supporto, ecc.)?

La questione va chiarita, per non creare contenzioso in un eventuale futuro giudizio.

Certo che se passasse una interpretazione restrittiva (cosa che, purtroppo, non mi meraviglierebbe) si avrebbe un duplice regime: senza causale per chi può vantare di aver fruito della integrazione salariale per i propri dipendenti e con causale, per tutti gli altri.

Il Ministero del Lavoro ha emanato sul proprio sito le slides interpretative relative a questo e ad altri articoli che riguardano la materia lavoro, ma, sul punto, si è guardato bene dal fornire il proprio indirizzo amministrativo agli operatori.

La seconda domanda riguarda la proroga ed il rinnovo del contratto a termine fino al 30 agosto.

Come va interpretata?

Il buon senso direbbe che il 30 agosto è la data ultima per rinnovare o prorogare contratti i cui rapporti si dispiegano oltre tale giorno fino alla possibile durata massima di 24 mesi, secondo un “modus operandi interpretativo” che è stato ritenuto valido nel periodo transitorio tra la vecchia e la nuova norma contenuta nel D.L. n. 87/2018” (con il 31 ottobre che era il giorno ultimo per stipulare contratti con le vecchie regole) ma che è già presente nel nostro ordinamento per la stipula, ad esempio, dei contratti di apprendistato professionalizzante ove i 29 anni e 364 giorni sono il termine ultimo per stipulare il contratto che, poi, si sviluppa nei triennio successivo (quinquennio, come limite massimo, per le aziende artigiane).

L’altra tesi, oltre modo restrittiva, avallata dal Ministero del Lavoro nelle sue slides ove afferma che “la durata di eventuali rapporti a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto” appare, a mio avviso, poco coerente con lo spirito che ispira la norma “far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19”: secondo questa interpretazione, per aziende che escono dal trattamento di integrazione salariale, tali contratti “acausali” servirebbero nella sostanza per circa un mese, soprattutto se si tiene conto che molte aziende stanno, faticosamente, riprendendo il lavoro, magari, ancora utilizzando l’intervento integrativo lavorando ad orario ridotto.

Francamente, appare una “piccola presa in giro”, soprattutto se si tiene conto che, laddove richiesto, continua a pagarsi, in caso di rinnovo, il contributo progressivo dello 0,50%.

La terza domanda riguarda il presupposto che si deve trattare di contratti “in essere alla data del 23 febbraio 2020”: cosa significa tutto ciò?

Significa che sono esclusi i lavoratori che hanno, ad esempio, terminato un precedente contratto a tempo determinato prima della data fatidica: costoro, possono, legittimamente, essere riassunti soltanto con l’apposizione di una specifica causale tra quelle individuate dall’art. 19, comma 1, del D.L.vo n. 81/2015. La stessa cosa si può dire per (probabilmente, pochi) i dipendenti assunti dopo il 23 febbraio che debbono essere prorogati o rinnovati (non essendo in forza alla data fissata dalla norma): essi possono essere prorogati (fino a dodici mesi senza causale) ma, se rinnovati, occorre inserire una delle condizioni legali (la conseguenza appare davvero irrazionale).

Come chiarezza della disposizione, non c’è male: viene, quasi il dubbio, che la deroga all’art. 21 prevista “nell’incipit” della norma sia, sostanzialmente, utilizzabile per quei lavoratori a tempo determinato per i quali l’art. 19-bis, norma definita di “interpretazione autentica” (legittima, anche se un po' inusuale), riguardi, unicamente, i dipendenti a termine prorogati o rinnovati che, in gran parte, hanno fruito e fruiscono ancora dell’integrazione salariale.

La quarta domanda riguarda le eventuali proroghe o rinnovi dei contratti di somministrazione a termine in essere al 23 febbraio 2020: la norma riguarda anche loro?

L’Esecutivo ha dimenticato di citarli ma, a mio avviso, rientrano nella “norma facilitatrice” in quanto, con le modifiche introdotte dal D.L.vo n. 87/2018, sussiste la piena equiparazione tra le due tipologie contrattuali.

La quinta domanda riguarda il significato da dare all’espressione “in deroga all’art. 21”: cosa comprende questa frase?

Per i contratti a termine ed in somministrazione che potranno essere stipulati (quelli in essere alla data del 23 febbraio) non ci saranno, limitatamente al periodo considerato (fino al 30 agosto), le limitazioni previste dalla norma in caso di proroga o rinnovo: se si va oltre i dodici mesi con la prima non c’è causale, la proroga non fa diventare a tempo indeterminato il rapporto se si supera il numero fatidico di 4, non è obbligatorio lo “stop and go” tra un contratto a tempo determinato e l’altro.

Alcune brevi considerazioni si rendono, a questo punto, necessarie.

Abbiamo una serie di disposizioni con le quali gli operatori sono impegnati, per non cadere in violazione di norme con conseguenti effetti indesiderati, a fare uno “slalom” tra paletti molto stretti e, comunque, con “benefici” limitati nel tempo alla faccia dell’intenzione propagandata di facilitare il riavvio delle attività dopo il coronavirus.

E’ molto difficile per noi che siamo, da anni, abituati a confrontarci con leggi che dicono e non dicono, che presentano “trabocchetti” dietro disposizioni celate o “di rimando”; pensiamo a quanto sia maggiormente difficile per uno straniero non abituato ai bizantinismi del Legislatore italiano.

Mi auguro che il Parlamento, in sede di conversione, faccia un minimo di chiarezza sull’art. 93 del D.L. n. 34/2020 e lo renda effettivamente fruibile…

Estremo

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/29/decreto-rilancio-contratti-termine-dubbi-speranze-forse-mal-riposte

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