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Esportazione DPI con autorizzazione per l’esportazione

L’emergenza da Covid-19 ha indotto i Governi ad adottare misure volte a limitare le esportazioni di dispositivi di protezione individuale (ad esempio mascherine, occhiali, camici o tute) per riuscire a fronteggiare la crescita della domanda interna di tali dispositivi, divenuti prodotti essenziali per contenere la pandemia (per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia e per salvaguardare la salute del personale sanitario impegnato nel trattamento dei pazienti infetti) e strategici nella fase della ripresa delle attività lavorative e produttive dopo il lockdown.

A livello europeo, per porre rimedio al divario tra la domanda, in costante aumento, e l’offerta di determinati tipi di dispositivi di protezione individuale all’interno dell’Unione è stato emanato il regolamento UE n. 2020/56888, che subordina l’esportazione di determinati tipi di dispositivi di protezione individuale al rilascio di un’apposita autorizzazione di esportazione concessa dalle Autorità competenti degli Stati membri. Per l’Italia, l’Autorità competente è l’Ufficio X (Accesso ai mercati esteri e difesa commerciale) della Direzione Generale per l’Unione Europea del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Tale regime di autorizzazione all’esportazione non si applica agli scambi tra gli Stati membri dell’UE e alle esportazioni destinate a:

1) Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera;

2) i Paesi e territori d’oltremare, elencati nell’allegato II del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che hanno rapporti speciali con Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito;

3) Andorra, Fær Øer, Gibilterra, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;

4) Albania, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo;

5) Büsingen, l’isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla, nonché le strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarato da uno Stato membro.

Nella circolare n. 7 del 2020 (Emergenza COVID-19: impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale), Assonime ricorda che - fino al 31 dicembre 2020 - il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord deve essere considerato ancora uno Stato membro e non un Paese terzo, a norma dell’art. 127, par. 3, dell’Accordo che ne definisce le modalità di recesso dall’Unione europea (Brexit).

Il regolamento riguarda determinati tipi di dispositivi progettati per la protezione individuale da materiale infettivo, anche non originari dell’Unione. Più precisamente si tratta di occhiali e visiere o schermi protettivi; dispositivi per la protezione di bocca e naso; indumenti protettivi e sono elencati in dettaglio nella tabella di cui all’allegato I del regolamento n. 2020/568. Non sono invece soggette al regime di autorizzazione all’esportazione le merci non elencate nell’allegato I: è il caso, ad esempio, dei prodotti (maschere facciali e guanti) inseriti in piccole quantità nei kit di pronto soccorso, classificati nella sottovoce SA 3006 50, non inclusi nel citato allegato

Tale disciplina, ricordiamo, non prevede un divieto assoluto di esportazione di determinati tipi di dispositivi di protezione individuale, ma richiede “un’autorizzazione, che deve essere presentata quando le merci sono dichiarate per l’esportazione e al più tardi all’atto dello svincolo delle merci”.

Con tale regolamento l’UE lascia agli Stati Membri un margine di discrezionalità nel decidere se autorizzare, o meno, l’esportazione. L’art. 3, par. 3, del regolamento n. 2020/568 stabilisce infatti che:

“Nel decidere se concedere un’autorizzazione di esportazione a norma del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, tra cui, ove opportuno, se l’esportazione serve, tra l’altro:

- ad adempiere gli obblighi di fornitura nell’ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta conformemente all’art. 5 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- a contribuire alla costituzione della scorta rescEU di contromisure mediche o dispositivi di protezione individuale volti a combattere gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come indicato nella decisione di esecuzione (UE) n. 2019/570 della Commissione;

- a rispondere a richieste di assistenza rivolte al meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) e da questo gestite, e ad appoggiare interventi di sostegno concertato coordinati dal meccanismo dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), dalla Commissione o da altre istituzioni dell’Unione;

- a sostenere le attività statutarie di organizzazioni di soccorso all’estero che godono di protezione ai sensi della convenzione di Ginevra, a condizione che esse non pregiudichino la capacità di operare come organizzazione di soccorso nazionale;

- a sostenere le attività della rete globale di allarme e risposta alle epidemie (GOARN) dell’Organizzazione mondiale della sanità;

- ad approvvigionare operazioni all’estero degli Stati membri dell’UE, tra cui operazioni militari, missioni internazionali di polizia e/o missioni civili internazionali di mantenimento della pace;

- ad approvvigionare delegazioni dell’Unione e degli Stati membri all’estero”.

Da un punto di vista operativo per richiedere l’autorizzazione è necessario presentare la domanda di autorizzazione utilizzando il modello di autorizzazione riportato nell’allegato II del Regolamento. Tale domanda deve essere inviata con Posta Elettronica Certificata (all’indirizzo: dgue.10@cert.esteri.it) dal rappresentante legale dell’azienda esportatrice oppure da un operatore commerciale intermediario munito di espressa delega dell’esportatore.

La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da:

- prove commerciali comprovanti che la vendita della merce avviene per i soli casi di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento, e dalle quali si evinca chiaramente la tipologia di merce, la quantità, le unità, la dogana di partenza della merce, e il paese di destinazione;

- eventuale delega speciale dell’esportatore;

- autocertificazione dell’esportatore o dell’operatore economico, il quale dichiara:

a) che le informazioni contenute nel modello di domanda sono esatte e fornite in buona fede;

b) che i documenti prodotti corrispondono a quelli in suo possesso e si impegna a conservarli per 5 anni;

c) di essere stabilito in Italia;

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679.

Il rilascio delle autorizzazioni avviene entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta via PEC, ove ricorrano i necessari presupposti elencati all’art. 3, comma 3, del regolamento UE n. 2020/568. Nel caso in cui i dispositivi si trovino in un altro Stato membro, il nulla osta dovrà essere acquisito dalla Autorità competente dell’altro Stato membro, che sarà accordato o negato entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Infine, qualora si tratti di esportazione di prodotti per questioni umanitarie, la procedura autorizzativa sarà conclusa in due giorni lavorativi.

Il regolamento stabilisce che gli Stati membri notificano immediatamente, per via elettronica, le autorizzazioni rilasciate e le richieste respinte alla Commissione, che rende pubbliche tali informazioni sulle autorizzazioni concesse e sulle domande respinte, tenendo debitamente conto della riservatezza dei dati presentati.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/commercio-internazionale/quotidiano/2020/05/30/esportazione-dpi-autorizzazione-esportazione

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