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Decreto Rilancio: maggiore flessibilità al mercato dei certificati bianchi

Nuovi interventi a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi sono previsti dal decreto Rilancio. Per rispondere alle richieste degli operatori preoccupati dalla carenza di tali certificati, che costituiscono il principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, è prevista proroga della chiusura dell’anno d’obbligo 2019 del mercato di questi tioli energetici dal 15 aprile 2020 al 30 novembre 2020. Una boccata d’ossigeno attesa già da un po’, considerata la situazione di scarsa liquidità in cui versa il meccanismo nel suo complesso. E’ inoltre previsto che le unità di cogenerazione ad alto rendimento, entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, possano anticipare l’inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio di ciascun nuovo impianto e non attendere il 1° gennaio dell’anno successivo, come stabilito dalla previgente normativa: il fine è quello di incrementare la liquidità di certificati immessi sul mercato.

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) interviene con una nuova proroga nel settore dei certificati bianchi rispondendo alle richieste degli operatori preoccupati dalla carenza di certificati.

Questi titoli di efficienza energetica (TEE) sono molti importanti dato che costituiscono il principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, e riguardano anche interventi realizzati nel settore civile e misure comportamentali.

Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica. Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi conti.

Come ha evidenziato la relazione illustrativa del decreto Rilancio, dal monitoraggio per il meccanismo dei certificati bianchi (CB) - al termine per la verifica del conseguimento dell'obbligo 2018 (31 maggio 2019) - è emerso che, per colmare l’attuale carenza di certificati, ai fini dell’obbligo 2019, dovranno essere emessi almeno 0,6milioni di CB virtuali. Tenuto, poi, conto del basso tasso di generazione di CB derivanti da nuovi progetti, si è temuto che il mercato non potesse riuscire a garantire il riscatto dei CB virtuali entro il 31 maggio 2021, che è la data massima prevista dal D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i.

È su tali basi, quindi, e al fine di dare maggiore flessibilità al mercato dei certificati bianchi che si fonda la nuova proroga inserita all’art. 41 del D.L. n. 34/2020, la grande manovra economica elaborata dal Governo Conte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, l’art. 41 (comma 1) del decreto Rilancio prevede una proroga della chiusura dell’anno d’obbligo 2019, dal 15 aprile 2020 sino al 30 novembre 2020. Nell’intenzione del Governo, tale possibilità dovrebbe garantire al mercato un tempo più adeguato per potersi riassestare dopo l’attuale emergenza. Il termine del 15 aprile 2020 era stato fissato dall’art. 103, comma 1, del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) - come successivamente prorogato dall'art. 37, comma 1, del Decreto Liquidità.

Di conseguenza - specifica espressamente il comma 1 dell’art. 41 - per l’anno d’obbligo 2019, l'emissione di CB non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all’art. 14-bis del decreto MiSE 11 gennaio 2017 decorre a partire dal 15 novembre 2020.

Per cogenerazione si intende la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica (o meccanica) e calore. Le condizioni e le procedure per l'accesso al meccanismo dei CB riservate alle unità di cogenerazione riconosciute come CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento) sono disciplinate dal decreto MiSE del 5 settembre 2011 (GU 19 settembre 2011, n. 218).

Orbene, l’art. 41, comma 2, del decreto Rilancio è finalizzato a incrementare la liquidità dei certificati bianchi per CAR immessi sul mercato: lo strumento utilizzato per raggiugere tale scopo è l’anticipo dell’inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che secondo la previgente normativa vigente avrebbero dovuto attendere il 1° gennaio dell’anno successivo (la normativa fa, infatti, riferimento alle unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019).

La ratio della norma è che, in particolare nell’attuale periodo in cui l’emergenza coronavirus è passibile di generare ritardi di alcuni mesi sulle date di entrate in esercizio preventivate per effetto della dilazione delle attività produttive, non risulta necessario aspettare il primo gennaio dell’anno successivo per dare inizio al regime incentivante.

All’anticipo del periodo di rendicontazione consegue anche l’anticipo della data di inizio dell’emissione degli incentivi, salvaguardando i piani industriali alla base degli investimenti sostenuti.

Attesi i numerosi interventi susseguitisi in breve tempo a causa dell’emergenza Covid-19, si provvede a fornire una sintesi del quadro attuale dei termini dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti prorogati in tema di certificati bianchi, come sintetizzati dallo stesso GSE sul suo sito:

- prorogati al 30 novembre 2020, come detto ai sensi del decreto Rilancio, i termini in materia di obblighi posti in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas, in relazione agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico;

- prorogati al 21 giugno 2020 (in seguito alle modifiche introdotte al decreto Cura Italia a opera della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto Liquidità), i termini per la presentazione delle richieste per la CAR, per i certificati bianchi per la CAR e per la Fuel mix disclosure:

- prorogato al 15 maggio 2020 (data che sostituisce quella del 15 aprile 2020) il periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza, facendo salire il periodo complessivo di sospensione a 82 giorni;

- prorogato al 30 settembre 2020 il termine entro cui è prevista la pubblicazione del bando di cui all'art. 40-ter della Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Milleproroghe 2020), relativo agli impianti a biogas;

- sarà pubblicato entro la fine del 2020 (con un rinvio al successivo semestre) l'aggiornamento del Catalogo degli apparecchi pre-qualificati del Conto Termico, di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del DM 16 febbraio 2016.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/ambiente/quotidiano/2020/06/03/decreto-rilancio-maggiore-flessibilita-mercato-certificati-bianchi

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