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Bonus Covid-19 per i professionisti iscritti alle Casse: a chi e quando spetta

Pubblicato il decreto interministeriale attuativo delle disposizioni del decreto Rilancio sul bonus per i professionisti ordinistici iscritti alle Casse di Previdenza professionale. Riconosciuto un bonus di 600 euro per il mese di aprile, erogato automaticamente a chi ha fruito del bonus di marzo e aperto a nuove categorie di professionisti precedentemente esclusi. Tra le novità, l’apertura al bonus per i neoiscritti alle Casse dal 2019 e per i fruitori di pensione indiretta. Le domande, per chi non abbia ricevuto la tranche di marzo, potranno essere presentate alle Casse professionali dall’8 giugno prossimo. Resta ancora incerto il destino del bonus per il mese di maggio.

Il 29 maggio scorso è stato firmato il decreto interministeriale attuativo per l’erogazione del bonus per aprile in favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale.

Il decreto, pubblicato nella sezione "Pubblicità legale", supera l’incertezza attuativa sulla fruibilità del bonus da parte di chi ha già fruito dell’agevolazione per il mese di marzo e dispone un’erogazione automatica di 600 euro per il mese di aprile. Per gli altri professionisti le domande potranno essere presentate a partire dall’8 giugno all’8 luglio 2020.

Si prevede, inoltre, l’erogabilità del bonus anche ai titolari di pensione indiretta e viene chiarita la fruibilità dell’agevolazione anche ai neoiscritti alle Casse dal 2019.

Tutto tace, invece, per la tranche di maggio del bonus.

L’art. 78 del c.d. “Decreto Rilancio” (D. L. 34/2020) rifinanzia il Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’art. 44 del decreto “Cura Italia” (D. L. 18/2020 convertito dalla L. 27/2020) e finalizzato all’erogazione (anche) ai professionisti ordinistici - per il tramite delle loro Casse di previdenza - di un bonus analogo a quello erogato alle altre categorie di lavoratori autonomi.

Il rifinanziamento è finalizzato, dopo la prima erogazione di marzo, al riconoscimento agli interessati di due ulteriori tranche del c.d. “bonus” (per i mesi di aprile e maggio). Tuttavia, come per il bonus del mese di marzo, rinvia ad un decreto interministeriale attuativo, per gli importi e per modalità e termini di erogazione.

Quanto ai requisiti di fruizione, il “decreto Rilancio” dispone che, alla data della domanda, i richiedenti non devono essere:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione (con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84, con evidente sperequazione rispetto ai professionisti che fruiscono della – analoga – pensione di invalidità erogata dalle Casse professionali).

N.B. Rispetto al bonus di marzo, è stata eliminata l’obbligatorietà dell’iscrizione esclusiva alla sola Cassa di previdenza alla quale si fa domanda.

Divieto di cumulo

Il bonus - oltre a non essere cumulabile con tutti gli aItri bonus erogati dall’INPS (confermati ed ampliati ad altre categorie di lavoratori), con il reddito di cittadinanza e con il Reddito di Emergenza (REM) - è altresì incompatibile con i trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, oltre che con la percezione del contributo a fondo perduto istituito dal medesimo decreto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.

Il 29 maggio 2020 i Ministri del Lavoro e dell’Economia hanno firmato il decreto attuativo del citato art. 78 del decreto Rilancio pubblicato nella sezione "Pubblicità legale".

Il provvedimento fissa, preliminarmente, lo stanziamento di 650 milioni di euro per l’erogazione di un bonus di cui al citato art. 78, per il mese di aprile, disponendo, tuttavia, che tale stanziamento dovrà essere prioritariamente destinato all’eventuale copertura delle somme erogate a titolo di “bonus marzo”, in caso di incapienza degli 280 milioni euro attualmente stanziati a tal fine.

Importo del bonus e beneficiari

Il decreto dispone, quindi, l’erogazione – ai professionisti in possesso dei requisiti di cui si dirà di seguito – di un bonus di 600 euro per il mese di aprile, specificando che tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse, senza bisogno di presentazione di nuova domanda, a tutti i professionisti che abbiano fruito dell’analogo bonus per il mese di marzo.

Il decreto estende, poi, la fruizione del bonus per il mese di aprile, anche a chi si sia iscritto ad una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020, a condizione che gli interessati siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali di cui si dirà più avanti.

Il bonus in esame è erogato in caso di cessazione o riduzione dell’attività professionale. Al riguardo, il decreto attuativo in commento precisa che:

1) per “cessazione dell’attività” va intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;

2) per “riduzione o sospensione dell’attività” va intesa la riduzione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute);

3) per i professionisti che si siano iscritti alle Casse tra il 2019 ed il 23 febbraio 2020 non trovano applicazione i criteri di cui ai punti precedenti, ma il diverso parametro di cui si dirà avanti.

Modalità di erogazione

Al netto dell’erogazione automatica a chi abbia fruito del “bonus marzo”, ai sensi dell’articolo 3 del decreto attuativo, i nuovi richiedenti non devono essere:

1) lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

2) titolari di pensione. A tale ultimo proposito, si consideri, tuttavia, che: il decreto Rilancio afferma la compatibilità del bonus con la fruizione dell’assegno ordinario di invalidità dell’INPS (discriminando, così, i fruitori di pensioni di invalidità delle Casse o di altre Gestioni) e che i richiedenti debbano dichiarare – in sede di domanda – di non essere titolari di “pensione diretta”: il che rende possibile la fruizione del bonus anche agli iscritti alle Casse titolari di pensione indiretta (di reversibilità o ai superstiti).

Il bonus a partire dall’8 giugno alla Cassa di rispettiva iscrizione, che provvederà a verificare i requisiti e ad erogare il bonus.

N.B. Il bonus può essere richiesto ad una sola Cassa in relazione ad una sola gestione previdenziale.

Caratteristiche e contenuti della domanda

In sede di domanda, i professionisti ai quali il bonus non verrà erogato automaticamente dovranno dichiarare:

1) di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

2) di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra

3) di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;

4) alternativamente:

· di aver percepito – nell’anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.

Avvertenza. Si sottolinea che – nel decreto attuativo del bonus di marzo, il reddito in riferimento non era solo quello “professionale”, ma quello “complessivo”, al lordo degli introiti da locazione;

· in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;

· di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;

· di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza epidemiologica;

Le domande, accompagnate- a pena di inammissibilità – da copia di un documento di identità, del codice fiscale e delle coordinate del conto su cui operare l’accredito del bonus, saranno verificate dal punto di vista formale, ed accolte, dalle Casse in base all’ordine cronologico di presentazione ed approvazione. Solo in un secondo momento – sulla base dei dati acquisiti dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate, le Casse stesse procederanno alla verifica dei dati previdenziali e fiscali dichiarati dai richiedenti (con conseguente possibilità di revoca della concessione e recupero di quanto indebitamente erogato).

Limiti all’erogazione

Come per il bonus di marzo, le Casse dovranno inviare settimanalmente – a partire dal 15 giugno – un report delle somme erogate ai fini del monitoraggio della “erosione dello stanziamento. Infatti, qualora – in via prospettica - si prefiguri l’esaurimento dei fondi, l’erogazione dei bonus andrà – quantomeno – sospesa in attesta di eventuali rimodulazioni dei fondi stanziati per il reddito di ultima istanza.

Va detto che – curiosamente – a differenza del, sostanzialmente analogo decreto attuativo del “bonus marzo”, in questo testo non vengono indicate modalità e termini per il rimborso alle Casse, da parte del Ministero del Lavoro, degli importi anticipati a titolo di bonus.

Anche in questo caso, come in occasione dell’emanazione del decreto attuativo del “bonus marzo”, il provvedimento interministeriale lascia più di qualche perplessità.

In primo luogo e principalmente, a fronte di una norma del decreto rilancio che parla di due bonus (uno per aprile ed uno per maggio) e di anticipazioni di stampa che indicavano anche un importo di 1.000 per la tranche di maggio, l’odierno decreto disciplina esclusivamente l’erogazione del primo dei due. Nulla è dato sapere del secondo bonus.

In secondo luogo, si continua a far confusione in ordine alla compatibilità del bonus con le pensioni: per un verso (dal decreto legge “Rilancio”) considerandolo compatibile con la sola pensione di invalidità erogata dall’INPS e non con quelle – analoghe – erogate dalle Casse a cui sono iscritti i beneficiari del bonus. Per altro verso, mentre la norma primaria indica l’incompatibilità con tutte le pensioni (meno quella di invalidità INPS), il decreto attuativo prevede che in sede di domanda si debba dichiarare solamente di non fruire di pensione diretta.

Ultimo, rilevante, elemento di confusione, sono le soglie reddituali che – nel decreto di marzo – sono riferite al reddito complessivo mentre – per i nuovi beneficiari che dovranno presentare domande perché non hanno fruito del primo bonus – la soglia è riferita al solo reddito “professionale” quindi, una soglia ragionevolmente inferiore a quella richiesta per il mese di marzo. Non è chiara la ragione di tale discrepanza né se ne percepisce la ratio.

Decreto interministeriale 29/05/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/professioni/quotidiano/2020/06/05/bonus-covid-19-professionisti-iscritti-casse-spetta

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