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Somministrazione di lavoro: definite le misure per l'emergenza epidemiologica Covid-19

Assolavoro, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp, con l’accordo del 9 maggio 2020, hanno stabilito misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica causata dal Coronavirus. L’assegno ordinario con causale “emergenza Covid 19” è attivabile dalle Agenzie a beneficio dei lavoratori in somministrazione dipendenti delle stesse al 17 marzo 2020, impiegati presso aziende utilizzatrici in cui è operante una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza. L'accordo stabilisce inoltre una procedura semplificata per la richiesta della Tis in deroga, fornendo altresì il modello di istanza: la misura ha una durata massima complessiva di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020.

Con l'accordo 9 maggio 2020 Assolavoro, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp hanno stabilito misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Codiv-19.

L’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19” è attivabile dalle Agenzie a beneficio dei lavoratori in somministrazione dipendenti delle stesse al 17 marzo 2020, impiegati presso aziende utilizzatrici in cui è operante una riduzione/sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica.

L'accordo stabilisce una procedura semplificata per la richiesta della Tis in deroga, fornendo altresì il modello di istanza: la misura ha una durata massima complessiva di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020.

Per i trattamenti di Tis semplificata e Tis in deroga, fermo restando il riconoscimento dei ratei ai lavoratori in Tis, il Fondo di solidarietà riconosce alle Agenzie anche il rimborso completo degli oneri spettanti durante i periodi di sospensione con riferimento ai ratei di retribuzione differita relativi a 13ma e 14ma mensilità, ferie, ROL e permessi, ad esclusione del TFR.

Gli oneri relativi al rateo di TFR e alla contribuzione a Formatemp ed Ebitemp restano a carico dell’agenzia.

Ai lavoratori collocati in disponibilità ai sensi dell’art. 32 del CCNL dipendenti delle Agenzie al 17 marzo 2020, è riconosciuto un assegno di importo pari all’80% della retribuzione mensile dell’ultima missione con riferimento ai massimali INPS previsti per gli ammortizzatori sociali e comunque per un importo non inferiore a euro 400 mensili.

L'assegno è riconosciuto ai lavoratori la cui missione sia cessata dal 23 febbraio 2020 al 9 maggio 2020, per un periodo massimo di 76 giorni.

Il periodo massimo è esteso a 120 giorni, indipendentemente dalla data di messa in disponibilità (che comunque non può verificarsi oltre il 30 giugno 2020), per i lavoratori:

- impiegati in settori non ricompresi negli elenchi delle attività non sospese (codici Ateco) ai sensi delle normative vigenti al momento della messa in disponibilità;

- in disponibilità domiciliati/residenti o impiegati in Comuni interessati da provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio in ragione dell'emergenza epidemiologica, in base alla normativa emergenziale vigente al momento della messa in disponibilità;

I lavoratori comunque indisponibili dopo il 9 maggio 2020 per rifiuto di proposte di colloquio/missione, beneficiano dell'assegno per una durata massima di 30 giorni.

L'assegno è finanziato dal Fondo di solidarietà ed è corrisposto al posto dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 32, che resta sospesa.

L'applicabilità della procedura di cui all'art. 25 del CCNL viene estesa - per le procedure aperte al 23 febbraio 2020 o che si apriranno entro il 31 agosto 2020 - per un periodo ulteriore di 60 giorni, per ciascuna delle 3 fasce d’età, anche ai lavoratori in procedura ex art. 25 secondo le previsioni del CCNL applicabile, nonché ai lavoratori con procedura conclusa ma non licenziabili per giustificato motivo oggettivo.

L’indennità viene percepita negli ulteriori 60 giorni senza variazioni di importo.

Anche le tempistiche per l’erogazione delle attività previste dall’art. 25 (bilancio di competenze, sottoscrizione dell’accordo sindacale e percorsi di riqualificazione) vengono estese di ulteriori 60 giorni a far data dal 17 marzo 2020).

Accordo 09/05/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2020/06/05/somministrazione-lavoro-definite-misure-emergenza-epidemiologica-covid-19

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