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Decreto Rilancio: Reddito di Cittadinanza e contratti a termine nel settore agricolo

Nel Messaggio n. 2423 del 12 giugno 2020 l’INPS sottolinea la disciplina emanata dal ‘Decreto Rilancio ’ a favore della promozione del lavoro agricolo, in cui si prevede che i percettori di Reddito di Cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. In caso poi di ulteriore rinnovo, il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti all’Istituto mediante la presentazione del ‘modello RdC/PdC Esteso’.

Con lo scopo di promozione del lavoro agricolo, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto ‘Decreto Rilancio, prevede che i percettori di Reddito di Cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.

Con il messaggio n. 2423 del 2020, l’INPS precisa che il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello ‘RdC/PdC – com Esteso’ per la comunicazione dei redditi percepiti. Quindi, un percettore del Reddito di Cittadinanza che svolge attività di lavoro agricolo subordinato con contratto a termine, per il periodo 1° giugno 2020 – 30 giugno 2020, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione. In caso di rinnovo per il successivo mese di luglio, ugualmente non vi è obbligo di comunicazione tramite ‘modello RdC/PdC – com Esteso’.

In caso di ulteriore rinnovo, invece, il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti, in virtù del superamento del periodo massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dal ‘Decreto Rilancio ’. I beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti a comunicare all’INPS, tramite il ‘modello RdC/PdC Esteso’:

-le variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, anche se svolta all’estero, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC;

-il reddito presunto per l’anno solare successivo, qualora l’attività di lavoro già comunicata si protragga nel corso di tale anno;

-la sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero;

-le dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa;

-entro 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e al possesso di beni durevoli.

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è stato introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà. Rappresenta un sostegno economico e un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale.

INPS, messaggio 12/06/2020, n. 2423

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2020/06/13/decreto-rilancio-reddito-cittadinanza-contratti-termine-settore-agricolo

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