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Cassa integrazione in deroga e richiesta di anticipazione all’INPS: come presentare la domanda

L’INPS ha rilasciato l’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga. La procedura è disponibile nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga Inps”. Dal 18 giugno è inoltre possibile presentare all’INPS la domanda di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto. I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Quale iter si deve seguire per presentare la domanda?

E’ arrivata, nei termini previsti dal legislatore, la nuova procedura telematica che consente ai datori di lavoro di richiedere direttamente all’INPS la Cassa Integrazione in deroga, superando la necessità di ricevere autorizzazione dalle Regioni e di ottenere l’anticipo del 40% dell’importo spettante.

Il D.L. n. 52/2020, entrato in vigore il 17 giugno 2020, ha introdotto, tra l’altro, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

L’INPS, con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020, ha anticipato che il 18 giugno 2020 sarebbero state rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.

Successivamente con il comunicato stampa del 18 giugno l’Istituto ha reso noto di aver rilasciato l’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga Inps”.

A partire dal 18 giugno 2020 è quindi possibile presentare all’INPS la nuova domanda di cassa integrazione in deroga e la domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto.

Il decreto-legge n. 52 del 2020 ha previsto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD: le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

I suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’INPS), possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

La durata massima complessiva dei trattamenti di CIGD globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

Nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

La domanda deve essere presentata:

- per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà” - “Cig Ordinaria”;

- per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “CIG in Deroga INPS”;

- per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS all’interno delle sopracitate procedure di domanda, sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.

La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;

- IBAN dei lavoratori interessati;

- ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

L’Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.

La misura dell'anticipazione è stata fissata nel 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato.

All’interno del portale istituzionale INPS, nella sezione “CIG e Fondi di solidarietà” è presente la nuova funzionalità “Cig in deroga INPS”.

La procedura è rivolta ai datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione a trattamenti di CIGD per complessive 9 settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, e che intendono richiedere ulteriori 5 settimane di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa fino al 31 agosto 2020.

Mentre, per consentire all’INPS di erogare l’anticipo del 40 % sulle prestazioni di cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione in deroga (CIGD) e Assegno ordinario dei fondi di solidarietà (ASO), sarà possibile, all’interno delle rispettive procedure di domanda, richiedere l’anticipo selezionando l’apposita opzione. Una volta confermata l’opzione occorrerà attivare il servizio di “Richiesta d’anticipo 40%” predisposto per inviare le informazioni necessarie all’erogazione dell’anticipo ed accessibile tra i “Servizi per le aziende ed i consulenti” relativi a CIG e Fondi di solidarietà.

Ad ogni domanda deve essere allegato un file .csv contenente i dati dei beneficiari della prestazione di integrazione salariale. Per i full time va indicato il calore 100,00.

N.B. In caso di richiesta di anticipo del 40%, è necessario predisporre un unico modello SR41

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/06/19/cassa-integrazione-deroga-richiesta-anticipazione-inps-presentare-domanda

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