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Professionisti con partita IVA: domanda obbligatoria per il bonus 1.000 euro

I liberi professionisti con partita IVA non iscritti alle Casse di previdenza sono tenuti a presentare domanda per ricevere il bonus di 1.000 euro per il mese di maggio anche se hanno già fruito della medesima indennità a marzo ed aprile (di importo più ridotto in quanto pari a 600 euro ciascuna). L'INPS ha comunicato che è attivo il servizio online per la richiesta dell'indennità Covid-19 alla quale va allegata la dichiarazione di aver subito una riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso bimestre 2019.

I liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS e danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono presentare domanda per fruire dell’indennità di maggio di 1.000 euro, anche se ne hanno già fruito (nel minore importo) per marzo e aprile. E' quanto ha chiarito l'INPS nel rilasciare, il 19 giugno scorso, la procedura telematica per la richiesta dell'indennità COVID-19 di maggio. Ma nel dettaglio, a chi spetta l'indennità di 1000 euro e come presentare la domanda?

Una avvertenza. Ad oggi, l'INPS non ha emanato l'attesa circolare con le istruzioni operative per il bonus di maggio, circolare peraltro annunciata nel documento di prassi con il quale l'Istituto aveva fornito indicazioni limitatamente alle indennità del mese di aprile (circolare INPS n. 66 del 29 maggio 2020).

I liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, hanno diritto (art. 84, comma 2, del decreto Rilancio) a una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.

Rientrano, tra i beneficiari, anche i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.

N.B. Riguardo all'assenza di titolarità di un trattamento pensionistico, la circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 - emanata con riferimento alle indennità del mese di marzo 2020 - fa riferimento esclusivo ai trattamenti diretti. Pertanto la titolarità di un trattamento pensionistico in favore di superstite non sembra precludere l’accesso al bonus di 1000 euro.

Rispetto alle indennità di marzo e aprile (di importo pari a 600 euro ciascuna), il bonus di maggio è di importo più elevato ma sono previsti requisiti più stringenti. Il decreto Rilancio infatti ne subordina la concessione alla condizione che i professionisti titolari di partita IVA, ovvero partecipanti agli studi associati o società semplici abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Il reddito - specifica il secondo comma dell'art. 82 del decreto Rilancio - deve essere individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Il bonus di maggio non è cumulabile:

· con le altre indennità previste dall'articolo 84 del decreto Rilancio

· con l’indennità a favore dei lavoratori domestici (articolo 85 del decreto Rilancio)

· con il bonus per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private e per gli altri lavoratori di cui all’articolo 44, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020

· con le indennità a favore dei lavoratori sportivi (articolo 98 del D.L. n. 34 del 2020).

· con il Reddito di Emergenza.

· con il Reddito di Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all’importo dell’indennità

Inoltre, come detto, il bonus è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza privati (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) nonché con l'APE sociale (articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii).

L'indennità è invece cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, con le borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro.

Le indennità non concorrono alla formazione di reddito ai fini fiscali.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Come accennato in premessa, i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, per ricevere il bonus di 1000 euro devono obbligatoriamente presentare la domanda anche se hanno già fruito dell’analogo bonus per i mesi di marzo e aprile.

La domanda va presentata in via telematica all'INPS utilizzando la procedura disponibile dallo scorso 19 giugno.

Il servizio online consente di: - inviare online la domanda tramite la funzionalità "Invio domanda" - verificarne lo stato tramite la funzionalità "Esiti" Per accedere al servizio occorre dotarsi del Codice Fiscale e delle credenziali SPID o PIN INPS o CNS o Carta di identità elettronica 3.0. (CIE).

Avvertenza. Chi non possiede nessuna di queste credenziali può richiedere il PIN semplificato tramite il portale INPS. Basterà infatti inserire i primi 8 caratteri del PIN ottenuti dalla procedura via sms, al numero di cellulare che inserito tra i contatti richiesti dalla procedura di richiesta PIN on line (messaggio 1381 del 26/3/2020).

Fino a quando la domanda resta n attesa di esito è possibile modificare la modalità di pagamento e rettificare l’IBAN.

In assenza dei requisiti richiesti è ammessa la rinuncia alla domanda inviata

Alla domanda va allegata un’autocertificazione con la quale il richiedente attesti la riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

L'autocertificazione viene trasmessa dall'INPS all'Agenzia delle Entrate per la verifica dei requisiti comunicando all'INPS l'esito dei riscontri effettuati.

La liquidazione del bonus avviene con bonifico:

· sul conto corrente (l'Iban deve essere associato alla persona fisica del richiedente e non alla partita Iva)

· domiciliato presso l'ufficio postale e pagabile in tutti gli uffici postali previa esibizione del documento di identità e tesserino sanitario con codice fiscale.

Alla domanda non è necessario allegare il modello SR163.

Fatta eccezione per i liberi professionisti e i partecipanti a studi associati/società semplice, per le altre categorie di beneficiari l'indennità di maggio verrà riconosciuta automaticamente, senza necessità di presentare una nuova domanda, in caso di accoglimento dell'indennità per i mesi di marzo e aprile. E' il caso di:

· collaboratori coordinati e continuativi (indennità di 1.000 euro);

· lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (indennità di 1.000 euro);

· lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali (indennità di 600 euro);

· lavoratori intermittenti (indennità di 600 euro)

· lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale (indennità di 600 euro);

· incaricati alle vendite a domicilio (indennità di 600 euro)

· lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (indennità di 600 euro).

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago e per i lavoratori agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali, non è previsto il beneficio per il mese di maggio.

Discorso a parte va invece fatto per i professionisti ordinistici iscritti alle Casse di previdenza professionale. Per questi, è in corso di erogazione il bonus di aprile di importo pari a 600 euro ai professionisti che hanno fruito del bonus dello stesso importo per il mese di marzo. Gli altri dovranno invece presentare la domanda alla Cassa di previdenza di iscrizione entro il prossimo 8 luglio.

Nulla invece ancora si sa in merito al bonus che spetta loro per il mese di maggio 2020. Continuando, quindi, nella incomprensibile differenziazione di trattamento per la medesima categoria di lavoratori

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2020/06/22/professionisti-partita-iva-domanda-obbligatoria-bonus-1000-euro

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